ART. 21
                              PERMESSI
1. A domanda del dipendente e sulla base  di  idonea  documentazione,
sono concessi permessi retribuiti per:
-  partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: complessivamente otto giorni all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il  secondo  grado  ed  affini  di
primo  grado, nascita di figli: tre giorni consecutivi per evento nel
limite di cinque giorni complessivi per anno;
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,  nell'anno,
fino  a  tre  giorni di permesso complessivi, anche frazionabili, per
particolari esigenze di carattere personale o familiare.
2. Ove contragga matrimonio, il dipendente ha titolo ad un congedo di
15 giorni consecutivi di  calendario,  non  computabili  come  ferie,
senza decurtazione della retribuzione.
3.  A  far  data  dal  1 gennaio 1996, al solo personale classificato
esposto di categoria "A" ai sensi  del  D.lgs.  n.  230/1995,  verra'
annualmente  concesso  un periodo continuativo di ferie aggiuntive di
15 giorni. Tale periodo viene ridotto proporzionalmente in  relazione
ai  periodi  di mancata effettiva esplicazione di detta attivita' nel
corso dell'anno.
4.  Il dipendente puo' assentarsi dal lavoro, previa  autorizzazione,
con  possibilita'  di recuperare le ore non lavorate, nei limiti di 3
ore giornaliere e 36 ore annuali. Il recupero deve avvenire entro  il
mese successivo.
In   caso   di   mancato   recupero  si  determina  la  proporzionale
decurtazione della retribuzione.
5. Il dipendente dovra' comunicare all'Ente gli elementi necessari  a
verificare  che  ricorrano  le  condizioni perche' possa usufruire di
altri permessi retribuiti  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge.