ART. 22
                         DIRITTO ALLO STUDIO
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali.
 I permessi di cui sopra sono concessi  per  la  frequenza  di  corsi
finalizzati   al   conseguimento   di   titoli  di  studio  in  corsi
universitari,  post-universari,  di  scuole  di  istruzione  primaria
secondaria  e  di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio  di  titoli
di    studio    legali   o   attestati   professionali   riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
2. I permessi di  cui  al  precedente  comma,  qualora  le  richieste
superino  il  3%  delle unita' in servizio all'inizio dell'anno, sono
concessi nel seguente ordine a:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e,  se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
degli anni precedenti;
b)  dipendenti  che frequentino l'anno di corso  che precede l'ultimo
e, successivamente, quelli che,  nell'ordine,  frequentino  gli  anni
ancora  anteriori,  escluso il primo, ferma restando per gli studenti
universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente
lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche, che non  si
trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
3.  Nell'ambito  di  ciascuna  delle fattispecie di cui al precedente
comma, la precedenza e' accordata,  nell'ordine,  ai  dipendenti  che
frequentino  corsi  di  studio  della  scuola  media inferiore, della
scuola media superiore, universitari e post-universitari.
 A parita' di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti  che
non  abbiano  mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso
di  studi  e,  in  caso  di  ulteriore  parita',   secondo   l'ordine
decrescente di eta'.
4.  Per  la  concessione  dei  permessi  di cui ai commi precedenti i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi,  il  certificato  di  iscrizione e al termine degli stessi, il
certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
5. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere  predisposte  anche
per rispettive sedi da definirsi in sede di contrattazione decentrata
nei limiti della percentuale complessiva di cui al primo comma.
6.  Il personale interessato ai corsi di cui al precedente comma 1 ha
diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze  di  servizio,  a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
7.  I  permessi  previsti  dal  presente articolo non potranno essere
concessi  al  dipendente  in  possesso  di  diploma   di   istruzione
secondaria  superiore o di laurea che intenda conseguire un ulteriore
diploma o laurea.