ART. 24
    CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO O DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA'
                      INDUSTRIALE O DI RICERCA
1. Ai dipendenti possono essere concessi congedi per motivi di studio
o di collaborazione ad attivita' industriali o di ricerca, allo scopo
di recarsi presso istituti, laboratori o societa' italiane o  estere,
nonche'  presso  istituzioni nazionali, internazionali o comunitarie,
di durata non superiore a 2 anni, eventualmente  prorogabili  per  un
uguale  periodo,  previa  valutazione  dell'interesse  dell'Ente alla
concessione dei congedi stessi.
2. Ove ricorrano particolari motivi di interesse per  l'Ente,  specie
in  relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi
predetti possono avere una durata continuativa, sino  a  dieci  anni,
eventualmente prorogabile per un periodo di sei anni.
3.  Durante  il  periodo  di congedo il dipendente potra' beneficiare
degli  emolumenti  riservatigli  a  qualsiasi  titolo  dall'organismo
ospitante.
 Ove tale trattamento risulti inesistente, ovvero di misura inferiore
a  quello  erogatogli dall'ENEA al momento dell'adozione del relativo
provvedimento, il  dipendente  potra'  usufruire,  qualora  ricorrano
specifici  interessi  dell'Ente,  rispettivamente della conservazione
della  sola  retribuzione  fondamentale   mensile   oppure   di   una
retribuzione   ridotta  pari  alla  differenza  dei  due  trattamenti
retributivi.
4.  Nel  caso  di  congedo,  senza   retribuzione   o   con   ridotta
retribuzione,   l'Ente   provvedera'  al  versamento  dei  contributi
previdenziali ed  assistenziali,  se  dovuti,    nel  rispetto  della
normativa in materia.
5.  I  periodi  di  tempo  trascorsi in congedo ai sensi del presente
articolo sono validi  ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio;  detti
periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.