ART. 28
                  COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 61 del D.lgs. 29/1993 e
successive modificazioni secondo gli  indirizzi  applicativi  di  cui
alla  circolare n. 12/1993 del Dipartimento della Funzione Pubblica e
nell'osservanza delle linee guida definite dalla legge 125/1991, allo
scopo  di    favorire  l'occupazione  femminile   e   di   realizzare
l'uguaglianza  sostanziale  nel  lavoro  tra  donne e uomini, vengono
rinnovate, entro 60 giorni dalla data di  stipulazione  del  presente
contratto,   le  nomine  dei  componenti  il  Comitato  per  le  Pari
Opportunita' (CPO). Scopo del CPO e' quello di promuovere  l'adozione
di azioni positive per le dipendenti di sesso femminile al fine della
realizzazione di pari opportunita' e di verificarne l'applicazione.
2.  Il  Comitato,  quale  Organo  della Direzione dell'Ente unico per
entrambe le aree separate di contrattazione, deve  essere  consultato
per  tutte  le  problematiche  attinenti, in via diretta o indiretta,
questioni di parita' e pari opportunita'. A tal fine svolge un  ruolo
di  studio,  di proposizione, di consultazione e di partecipazione ai
momenti decisionali nell'ambito delle materie e dei  compiti  di  sua
competenza.
3. Il Comitato per le pari opportunita' e' composto come segue:
a)   da   9  componenti  designate  dall'Ente  anche  sulla  base  di
autocandidature, tra le quali dipendenti esperte in campo  giuridico,
statistico,  sociologico  e  di gestione delle risorse umane, nonche'
dal Responsabile dell'Unita' Sviluppo  Organizzativo  della  Funzione
Centrale Personale e Sviluppo Organizzativo;
b)   da   5   componenti  designate  dalle  Organizzazioni  Sindacali
maggioritarie all'interno dell'Ente tra quelle firmatarie il presente
contratto;
c) da  5  componenti  dell'ENEA  elette  dalle  dipendenti  dell'Ente
nell'ambito  di  liste  presentate  da  un numero non inferiore a 100
lavoratrici.
 I componenti sia eletti che designati, non potranno  far  parte  del
CPO  per  piu'  di due mandati consecutivi della durata ciascuno di 4
anni.
4. Il Comitato, nella sua prima composizione  costituita  sulla  base
delle  designazioni  di  cui  ai  punti a) e b) del comma 3, entro 30
giorni dalla nomina indice le elezioni dei componenti di cui al punto
c)  del  medesimo  comma,  secondo  il  Regolamento  Elettorale  gia'
deliberato  dal  CPO  nel  1992  modificato  al  fine  di  assicurare
un'equilibrata rappresentanza delle due aree contrattuali.
5.  Il Comitato, all'atto dell'insediamento  nella  sua  composizione
definitiva,   elegge   la  Presidente  fra  le  componenti  designate
dall'Ente.
 Il CPO nomina, altresi', la Segretaria fra tutti  i  componenti  del
CPO,  adottando  in  via  preliminare  il  Regolamento  approvato con
delibera del Presidente ENEA n. 417/93P.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69 comma 3 lettera g) del
presente contratto, la Direzione dell'ENEA, valutate le  proposte  di
azioni  positive  presentate  dal  CPO  e  sentite  le Organizzazioni
Sindacali firmatarie, in conformita' a quanto previsto  dall'art.  72
del  presente  contratto, sulle modalita' di attuazione provvedera' a
dare esecuzione a dette azioni, la cui applicazione sara'  verificata
dal CPO.
7.   Il Comitato predispone ogni anno una relazione avente ad oggetto
i temi e le azioni sviluppate nell'anno che viene trasmessa,  tramite
la Direzione dell'Ente, alla Funzione Pubblica.
8  Gli oneri connessi al supporto e funzionamento del Comitato sono a
carico dell'ENEA.
9. Nell'appendice legislativa del presente CCL sono inserite tutte le
disposizioni,  raccomandazioni  e   leggi,   in   materia   di   pari
opportunita' sia nazionali che comunitarie.