ART. 3
                         RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro del personale  dell'Enea  e',  di  norma,  a
tempo  pieno e indeterminato. Esso puo' essere anche a tempo parziale
e/o determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Per la costituzione dei suddetti rapporti di lavoro  si  applicano
le  disposizioni  legislative  e  normative vigenti, nonche' le norme
previste dall'apposito Regolamento per le Assunzioni.
3.  Il  contratto  di  assunzione  da  stipulare  individualmente  in
applicazione  del  presente  C.C.L.  deve specificare, oltre all'area
contrattuale di appartenenza:
- la natura del contratto (tempo  indeterminato,  tempo  determinato,
tempo pieno, tempo parziale);
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la sede di lavoro;
- il livello e il profilo professionale di assunzione;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova;
-  la  durata  del  periodo  entro  il  quale  non  verranno prese in
considerazione istanze individuali di trasferimento ad altre sedi  di
lavoro secondo quanto previsto dal bando di concorso;
-  il  termine  finale  nel  caso  di  contratto  di  lavoro  a tempo
determinato;
- l'articolazione dell'orario di lavoro nel caso di contratto a tempo
parziale