ART. 30 RETRIBUZIONE MENSILE
1. La struttura della retribuzione del  personale  si  compone  delle
seguenti voci:
A) Trattamento fondamentale
a)  Retribuzione  minima  del  livello  professionale di appartenenza
secondo gli importi riportati nell'Allegato B al presente Contratto;
b) Gradino di retribuzione limitatamente a quei dipendenti inquadrati
nel  livello  8  che  ne  usufruiscono  secondo  l'importo   di   cui
all'Allegato B;
c)  Elemento  Aggiuntivo  di  Retribuzione (E.A.R.) attribuito con le
modalita' e secondo gli importi di cui al successivo art. 31;
d) Superminimo;
e) Indennita' di contingenza  congelata  ai  valori  in  atto  al  31
dicembre 1991;
La   somma   di   tutte   le  componenti  e'  definita  "retribuzione
fondamentale mensile".
B) Trattamento Accessorio
a) Compensi per il lavoro straordinario;
b) Premi di produttivita' collettiva ed individuale;
c) Indennita' contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di
legge.
La somma di tutte le componenti relative al trattamento  fondamentale
ed accessorio e' definita "retribuzione complessiva mensile".
Al  personale, ove spettante, e' corrisposto un assegno per il nucleo
familiare  ai  sensi  della  Legge  13/5/88  n   153   e   successive
modificazioni.
2.  Ai  dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto continuano ad essere corrisposti gli  aumenti  biennali  di
anzianita'  congelati al 31 dicembre 1987 nonche' l'Elemento Distinto
di Retribuzione (E.D.R.) di cui all'art. 28 comma 3  lett.    d)  del
C.C.L. ENEA 31.12.1982.