ART. 31
                 ELEMENTO AGGIUNTIVO DI RETRIBUZIONE
1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto sono
soppressi   gli   istituti   denominati   Elemento   Aggiuntivo    di
Professionalita'   (E.A.P.)  ed  Elemento  Valorizzazione  Esperienza
(E.V.E.).
A decorrere dalla stessa data e' attribuito l'Elemento Aggiuntivo  di
Retribuzione (E.A.R.) secondo gli importi:
- di cui all'allegato C per il personale di nuova assunzione;
-   gia'   in   godimento  sotto  forma  di  Elemento  Aggiuntivo  di
Professionalita'  (E.A.P.)  ed  Elemento  Valorizzazione   Esperienza
(E.V.E.) per il personale in servizio.
Restano  altresi'  acquisiti come Elemento Aggiuntivo di Retribuzione
(E.A.R.), i ratei di E.V.E. maturati alla data  di  stipulazione  del
presente contratto.
2.  I  valori  di  E.A.R.  di cui al comma 1 saranno rideterminati al
termine del periodo di maturazione secondo le modalita' e gli importi
riportati nell'art. 33  e  nell'allegato D al presente contratto.
I valori di E.A.R. attribuiti sono utili ai fini del  trattamento  di
previdenza e di fine rapporto nonche' della 13     mensilita'.