ART. 31 ELEMENTO AGGIUNTIVO DI RETRIBUZIONE 1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto sono soppressi gli istituti denominati Elemento Aggiuntivo di Professionalita' (E.A.P.) ed Elemento Valorizzazione Esperienza (E.V.E.). A decorrere dalla stessa data e' attribuito l'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.) secondo gli importi: - di cui all'allegato C per il personale di nuova assunzione; - gia' in godimento sotto forma di Elemento Aggiuntivo di Professionalita' (E.A.P.) ed Elemento Valorizzazione Esperienza (E.V.E.) per il personale in servizio. Restano altresi' acquisiti come Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.), i ratei di E.V.E. maturati alla data di stipulazione del presente contratto. 2. I valori di E.A.R. di cui al comma 1 saranno rideterminati al termine del periodo di maturazione secondo le modalita' e gli importi riportati nell'art. 33 e nell'allegato D al presente contratto. I valori di E.A.R. attribuiti sono utili ai fini del trattamento di previdenza e di fine rapporto nonche' della 13 mensilita'.