ART. 32
                  AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA
1.  Le retribuzioni minime dei livelli professionali, come  stabilite
dall'allegato  B  al CCL ENEA 31/12/88-30/12/91, previo conglobamento
dell'elemento retributivo di cui all'art. 7  del  D.L.  19/9/92  n384
convertito  in  Legge 14/11/92 n438, sono incrementate a regime delle
misure mensili lorde sotto specificate;
             LIVELLI
                8      200.000  + lire 19.000 per il gradino 8.1
                7      183.000
                6      166.000
                5      149.000
                4      139.000
                3      132.000
                2      126.000
                1      112.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1  dicembre
1995.
3.    Dal  1  gennaio  1995  al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti mensili:
             LIVELLI
                8      123.000 + lire 11.000 per il gradino 8.1
                7      112.000
                6      102.000
                5       91.000
                4       85.000
                3       81.000
                2       77.000
                1       69.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al  conseguimento
dell'aumento   successivo   ed   assorbono  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale che, pertanto, cessa di essere corrisposta dal 1 gennaio
1995.
5. Nell'Allegato B al presente CCL sono riportati i valori dei minimi
di  retribuzione,  in  vigore  dal  1  dicembre  1995,  relativi   ai
livelli/gradino.
6.  Nell'Allegato  C  al  presente  CCL sono riportati i nuovi valori
dell'E.A.R.  in  vigore  dalla  data  di  stipulazione  del  presente
contratto per il personale neo-assunto.