ART. 32 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA 1. Le retribuzioni minime dei livelli professionali, come stabilite dall'allegato B al CCL ENEA 31/12/88-30/12/91, previo conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art. 7 del D.L. 19/9/92 n384 convertito in Legge 14/11/92 n438, sono incrementate a regime delle misure mensili lorde sotto specificate; LIVELLI 8 200.000 + lire 19.000 per il gradino 8.1 7 183.000 6 166.000 5 149.000 4 139.000 3 132.000 2 126.000 1 112.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili: LIVELLI 8 123.000 + lire 11.000 per il gradino 8.1 7 112.000 6 102.000 5 91.000 4 85.000 3 81.000 2 77.000 1 69.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale che, pertanto, cessa di essere corrisposta dal 1 gennaio 1995. 5. Nell'Allegato B al presente CCL sono riportati i valori dei minimi di retribuzione, in vigore dal 1 dicembre 1995, relativi ai livelli/gradino. 6. Nell'Allegato C al presente CCL sono riportati i nuovi valori dell'E.A.R. in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto per il personale neo-assunto.