ART.33
                     PROGRESSIONE PROFESSIONALE
1.  In  corrispondenza  dello  sviluppo   dell'esperienza   e   della
professionalita', conseguente al regolare svolgimento nel tempo delle
funzioni   assegnate,   al  personale  e'  attribuito  un  incremento
stipendiale differenziato da computare nell'E.A.R., secondo i tempi e
gli importi massimi riportati nell'allegato D al presente contratto.
 Al relativo finanziamento si provvede con una  somma  corrispondente
al  90%  dell'ammontare  delle  risorse  destinate,  dalla previgente
disciplina   contrattuale,    alla    corresponsione    dell'Elemento
Valorizzazione dell'Esperienza (E.V.E.).
2.   L'attribuzione   degli   incrementi  stipendiali  potra'  essere
acquisita al termine del periodo previsto dal sopracitato allegato  D
sulla  base  dell'accertato  utile svolgimento delle attivita' cui il
dipendente e' preposto e dell'apporto  "quali-quantitativo"  espresso
in relazione al contenuto della posizione di lavoro ricoperta.
In  particolare non potranno essere attribuiti incrementi stipendiali
qualora il dipendente, nel periodo di  maturazione,  sia  incorso  in
sanzioni   disciplinari  definitive  implicanti  la  sospensione  dal
servizio o della retribuzione per un periodo superiore a 10 giorni.
 L'attribuzione dell'incremento stipendiale potra'  essere  ritardata
per  mancata  maturazione  dei  requisiti richiesti nelle fattispecie
seguenti:
 a) periodi di lavoro effettivamente prestati;
b) applicazione della sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro
e della retribuzione fino a 10 giorni.
3. Qualora durante il periodo di maturazione il dipendente sia  stato
interessato  da  un  passaggio di livello/gradino verranno attribuiti
gli incrementi stipendiali di cui al comma 1 riferiti al  livello  di
provenienza e ridotti del 50%.
 In  fase di prima applicazione si procedera' alle suddette riduzioni
anche per il personale interessato dall'attribuzione di  passaggi  di
livello/gradino con decorrenza 1 gennaio 1997.
4.  I  periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e
le  norme  contrattuali  prevedono  la  valutazione   come   servizio
effettivo sono considerati utili ai fini del presente articolo.