ART. 34 DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI L'entita' complessiva delle disponibilita' per i superminimi e' pari allo 0,36% del monte salari al 31.12.1993. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-95, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli articoli 51, comma 1 e 52, comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto. La decorrenza per l'attribuzione dei superminimi non potra' essere antecedente alla data del 1 dicembre 1995.