ART. 34
    DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER
                   L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI
L'entita' complessiva delle disponibilita' per i superminimi e'  pari
allo  0,36%  del monte salari al 31.12.1993. Tale importo rientra nei
costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale
relativo al biennio 1994-95, come specificato nel  prospetto  redatto
ai  sensi  degli  articoli  51,  comma  1  e  52, comma 3 del decreto
legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto.
La decorrenza per l'attribuzione dei superminimi  non  potra'  essere
antecedente alla data del 1 dicembre 1995.