ART. 35
      DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DI TRATTAMENTI ACCESSORI
E' istituito a livello di Ente un fondo finalizzato a  compensare  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  finanziato  con il contributo
ordinario dello Stato, lavoro in turno, nonche' alla remunerazione di
compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario  di  lavoro,
oneri  o  disagi particolarmente rilevanti nonche' alla reperibilita'
collegata  alla  particolare  natura  dei  servizi   che   richiedono
interventi di urgenza.
L'ammontare del fondo e' costituito dalla somma stanziata per il 1993
per  il  lavoro  straordinario  ridotta dal 1/1/95 di una percentuale
pari al 50% nonche' dalla somma stanziata nel bilancio  1993  per  il
pagamento  delle  indennita'  previste dall'allora vigente disciplina
contrattuale.