ART. 36.
               PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1.  Allo  scopo  di  incentivare  la  produttivita'   collettiva   ed
individuale  l'Ente  provvede  all'erogazione di premi finalizzati al
riconoscimento della qualita' della prestazione  con  riferimento  al
raggiungimento    di   prefissati   obiettivi   e/o   incrementi   di
produttivita' di carattere episodico.
Le risorse finanziarie necessarie possono derivare da:
- un accesso, nei limiti precisati dal  prospetto  redatto  ai  sensi
degli  articoli  51,  comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n.
29/93 che accompagna  il  presente  contratto,  ad  una  quota  delle
disponibilita' definite per il rinnovo contrattuale;
- una frazione non superiore al 20 per cento dei ricavi relativi alle
prestazioni  di  personale  derivanti  dalle  Entrate  Programmatiche
dell'Ente (diverse dal Contributo Ordinario dello Stato).
I  dati  di  riferimento  da  assumere  sono  quelli   dell'esercizio
precedente.
Detto  fondo  e'  costituito  a  livello  di Ente e le disponibilita'
complessive sono ripartite fra l'Area tecnico-amministrativa e l'Area
dirigenziale e delle  specifiche  tipologie  professionali  -come  di
seguito indicato:
- per il 70% con riferimento al parametro del monte salari;
-  per  il  30%  con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna
area.
 I compensi verranno erogati sulla base di uno o  piu'  dei  seguenti
criteri:
a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte;
b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle
esigenze   di   flessibilita'   ed   alla   gestione  di  cambiamenti
organizzativi;
c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione  all'interno  della
unita' di appartenenza e tra unita' di appartenenza diverse;
d)  capacita'  di  proporre  soluzioni  innovative e contribuire alla
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali
2. Le modalita' per l'attuazione saranno definite con  determinazione
del   Consiglio   di  Amministrazione  dell'Ente  previa  valutazione
conclusiva a livello nazionale con le OO.SS.  firmatarie  finalizzata
alla  verifica  della  coerenza di procedure e criteri con il dettato
contrattuale.   La   deliberazione   dell'Ente   diventa    operativa
contestualmente   con   l'approvazione   ministeriale   del  Bilancio
Preventivo  dell'Ente  di  ciascun  esercizio.  I   risultati   delle
operazioni saranno portati a conoscenza delle OO.SS. firmatarie.
3.  La  gestione  di  una quota delle risorse complessive puo' essere
affidata  a  ciascuna  unita'  funzionale  per  la  realizzazione  di
obiettivi  definiti  localmente  sulla base di priorita', indirizzi e
limiti stabiliti a livello di Ente.