ART. 36. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE 1. Allo scopo di incentivare la produttivita' collettiva ed individuale l'Ente provvede all'erogazione di premi finalizzati al riconoscimento della qualita' della prestazione con riferimento al raggiungimento di prefissati obiettivi e/o incrementi di produttivita' di carattere episodico. Le risorse finanziarie necessarie possono derivare da: - un accesso, nei limiti precisati dal prospetto redatto ai sensi degli articoli 51, comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente contratto, ad una quota delle disponibilita' definite per il rinnovo contrattuale; - una frazione non superiore al 20 per cento dei ricavi relativi alle prestazioni di personale derivanti dalle Entrate Programmatiche dell'Ente (diverse dal Contributo Ordinario dello Stato). I dati di riferimento da assumere sono quelli dell'esercizio precedente. Detto fondo e' costituito a livello di Ente e le disponibilita' complessive sono ripartite fra l'Area tecnico-amministrativa e l'Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali -come di seguito indicato: - per il 70% con riferimento al parametro del monte salari; - per il 30% con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna area. I compensi verranno erogati sulla base di uno o piu' dei seguenti criteri: a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte; b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilita' ed alla gestione di cambiamenti organizzativi; c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno della unita' di appartenenza e tra unita' di appartenenza diverse; d) capacita' di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali 2. Le modalita' per l'attuazione saranno definite con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale. La deliberazione dell'Ente diventa operativa contestualmente con l'approvazione ministeriale del Bilancio Preventivo dell'Ente di ciascun esercizio. I risultati delle operazioni saranno portati a conoscenza delle OO.SS. firmatarie. 3. La gestione di una quota delle risorse complessive puo' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello di Ente.