ART. 37
    RIASSEGNAZIONE FONDI TRATTAMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE
1. Nel periodo di vigenza contrattuale qualora le somme stanziate dal
fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori e dal fondo  per
l'incentivazione  della  produttivita'  collettiva ed individuale non
siano  state  impiegate  nei  relativi   esercizi   finanziari   sono
riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
2.  Le  eventuali  eccedenze  del  fondo  per  il  finanziamento  dei
trattamenti accessori sono utilizzate per finanziare il fondo per  la
produttivita' collettiva ed individuale.