ART. 4
                       LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale  con
prestazione  lavorativa  ridotta  che puo' variare,  da un minimo del
40% ad un massimo dell'80% del normale orario di lavoro, sia di  tipo
orizzontale  (con  orario  di  lavoro  articolato  su  tutti i giorni
lavorativi della settimana), che di tipo  verticale  (con  orario  di
lavoro  articolato  su 2/4 giorni settimanali). Per detti rapporti e'
applicabile la normativa che regola il rapporto  di  lavoro  a  tempo
pieno,  se non diversamente stabilito ed in quanto compatibile con la
specificita' del rapporto.
2. Il numero percentuale dei lavoratori che possono essere occupati a
tempo parziale non puo' superare  il  10%  del  riferimento  numerico
fissato  con  il  Decreto  Interministeriale  emanato il 6.5.1994 dal
Ministro  per  la  Funzione  Pubblica  d'intesa   con   il   Ministro
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  in applicazione
dell'art. 5 comma 28  della legge 537/93.
Resta esclusa, per il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale,   la  possibilita'  di  effettuare  prestazioni  di  lavoro
straordinario, nonche' di fruire, a qualsiasi titolo, di benefici che
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti  da
specifiche disposizioni di legge.
3.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale resta precluso per i
dipendenti che ricoprano incarichi di struttura  o  di  coordinamento
e/o  comportanti  l'obbligo  della  resa del conto giudiziale, ovvero
l'esercizio di attivita' lavorativa di  carattere  ispettivo,  ovvero
organizzata in turni, ovvero comportante obblighi di reperibilita'.
4.  Il  trattamento  economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale e' dovuto in proporzione al ridotto orario  di  lavoro
prestato.
Con  il  rapporto  a  tempo parziale e' incompatibile l'erogazione di
competenze accessorie, fatta esclusione delle indennita' di disagiata
sede e di quelle connesse  alla  particolarita'  delle  modalita'  di
svolgimento  della  attivita',  da  corrispondersi  in  ragione della
natura della indennita' stessa  per  intero  o  in  proporzione  alla
durata della prestazione di lavoro.
Fermo  restando  il  trattamento  retributivo nei termini suddetti, i
dipendenti con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  orizzontale
fruiscono  dello  stesso  numero  di giornate di ferie previste per i
lavoratori a tempo pieno; per i dipendenti con rapporto di  lavoro  a
tempo   parziale   verticale   il   numero  delle  ferie  e'  ridotto
proporzionalmente.
L'ammontare dei permessi di cui all'ultimo capoverso del comma 1 e al
comma 4 dell'art.21 e' ridotto in proporzione al  ridotto  orario  di
lavoro prestato.
5.  I  dipendenti  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale potranno
fruire dei servizi aziendali compatibilmente con le strutture  e  gli
strumenti   attualmente  previsti  dall'Ente  per  i  dipendenti  con
rapporto di lavoro a tempo pieno. Resta esclusa per i dipendenti  con
rapporto  a  tempo  parziale  orizzontale di durata inferiore a 5 ore
giornaliere la fruizione del servizio di mensa.
6.  I  criteri per valutare le domande di trasformazione del rapporto
di lavoro del personale da tempo pieno    a  tempo  parziale  saranno
determinati  dal  Consiglio  di  Amministrazione  previa  valutazione
conclusiva a livello nazionale con le OO.SS.  firmatarie  finalizzata
alla  verifica  della  coerenza di procedure e criteri con il dettato
contrattuale.
 Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale saranno oggetto di esame da parte dell'Ente sulla base
dei criteri di precedenza di seguito riportati:
a) dipendenti in particolari condizioni fisiche o psico-fisiche quali
sono considerate agli articoli 26 e 27 del  presente  contratto,  nei
limiti stabiliti dall'art. 26, comma 1, punto c);
b)  dipendenti  per  i  quali  sia  attestata  l'esistenza nel nucleo
familiare di  persone  che  presentino  una  delle  condizioni  sopra
precisate;
c) dipendenti con figli in eta' prescolare e scolare;
d)  dipendenti che prestino attivita' di cura ed assistenza a persone
anziane.
A parita' di requisiti la precedenza va accordata al  dipendente  con
maggiore anzianita' di servizio nell'Ente.
Nel  caso  sia  pari  l'anzianita'  di  servizio  la precedenza segue
l'ordine temporale di presentazione della domanda.
7. In caso di esigenze che richiedano la  copertura  di  posizioni  a
tempo pieno e' data la precedenza alla trasformazione del rapporto di
lavoro  per  i  dipendenti  a tempo parziale con priorita' per coloro
che,  gia'  in  possesso  dei  requisiti  sia  professionali  che  di
inquadramento  richiesti per   la copertura della posizione predetta,
avevano in precedenza trasformato il  rapporto  di  lavoro  da  tempo
pieno  a  tempo  parziale  fatto  comunque  salvo  quanto previsto al
precedente comma. A tal fine si tiene conto del  maggior  periodo  di
servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parita' della maggiore
anzianita'   di   servizio,   salvo  quanto  disposto  al  precedente
capoverso.
8. Le richieste di passaggio al lavoro a tempo parziale  o  viceversa
di  ritorno  al  tempo pieno, sono possibili dopo che siano trascorsi
tre  anni  dall'assunzione  o  dall'ultima   trasformazione,   previo
consenso  dell'Unita'  di appartenenza, con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
E' possibile,  per  eventi  di  carattere  eccezionale,  derogare  al
termine suddetto sentite le OO.SS. firmatarie.
9.  L'Ente  non potra' comunque procedere alla emanazione di bandi di
concorso per la copertura di posti a  tempo  pieno  che  siano  stati
trasformati in posti a tempo parziale.
10. Le nuove norme attuative relative all'istituto in oggetto saranno
emanate  dall'Ente  entro  tre  mesi  dalla  data di stipulazione del
presente contratto.