ART. 40 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGIO DI LIVELLO O ATTRIBUZIONE DI GRADINO 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 80 (Norme transitorie) all'atto del passaggio al livello immediatamente superiore o dell'attribuzione del gradino sara' corrisposta la retribuzione minima del nuovo livello/gradino. Il valore dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) in godimento verra' incrementato di un importo pari alla differenza fra il valore di E.A.R. riportato nell'Allegato C relativo al livello di provenienza ed il valore di E.A.R. previsto dall'allegato medesimo per il nuovo livello/gradino. 2. Le modalita' di calcolo della retribuzione in caso di passaggio al livello 9.0 sono definite dall'art. 39 del Contratto Collettivo di Lavoro del personale dell'Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali.