ART. 40
    CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGIO DI LIVELLO O
                       ATTRIBUZIONE DI GRADINO
1. Fatto salvo  quanto  disposto  dall'art.  80  (Norme  transitorie)
all'atto   del   passaggio  al  livello  immediatamente  superiore  o
dell'attribuzione  del  gradino  sara'  corrisposta  la  retribuzione
minima del nuovo livello/gradino.
Il  valore  dell'Elemento  Aggiuntivo  della Retribuzione (E.A.R.) in
godimento verra' incrementato di un importo pari alla differenza  fra
il  valore di E.A.R. riportato nell'Allegato C relativo al livello di
provenienza ed il valore di E.A.R.  previsto  dall'allegato  medesimo
per il nuovo livello/gradino.
2. Le modalita' di calcolo della retribuzione in caso di passaggio al
livello  9.0  sono  definite dall'art. 39 del Contratto Collettivo di
Lavoro  del  personale  dell'Area  dirigenziale  e  delle  specifiche
tipologie professionali.