ART. 42
                     INDENNITA' DI REPERIBILITA'
1. Al dipendente "reperibile"  per  eventuali  prestazioni  oltre  il
normale   orario   di  lavoro  entro  un'ora  dalla  chiamata  spetta
un'indennita' da erogarsi nelle misure, con le modalita' e nei limiti
di seguito precisati.
2. Le prestazioni che costituiscono presupposto per la  effettuazione
di  turni  di  reperibilita'  devono  attenere ad attivita' dirette a
preservare  i  lavoratori  dei  Centri  e  le  popolazioni  a  questi
limitrofe   dai   rischi  di  insorgenze  imprevedibili  connesse  al
funzionamento degli impianti e che possono avere anche conseguenze di
danno patrimoniale per l'Ente.
3. Per tale circostanza va assicurata la possibilita' di disporre  di
squadre  di  personale  reperibile per eventuali specifiche emergenze
che possono aver luogo  in  uno  qualunque  degli  impianti  siti  in
ciascun  Centro  (e  quindi  non  organizzate  per singoli impianti o
attivita') tale da assicurare, nel caso in cui sia indispensabile  il
ricorso  a  corpi  esterni  istituzionalmente  investiti delle azioni
richieste  da  specifiche  emergenze,  un  primo  intervento  atto  a
limitare  il  rischio  insorto  e l'eventuale assistenza specifica ai
corpi predetti.
4. I dipendenti turnisti di cui all'art. 16 del  presente  contratto,
salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, non
possono essere comandati ad effettuare turni di reperibilita'.
5.  Con  circolare  del  Direttore Generale, da emanarsi entro 3 mesi
dalla data di stipulazione del presente contratto, sentite le  OO.SS.
firmatarie, saranno stabiliti, per ciascuna delle attivita' di cui al
precedente  comma  2, i criteri e le modalita' organizzative ai quali
attenersi con riferimento alle figure professionali ed alle  funzioni
implicate  ed  in  relazione agli eventuali mutamenti intervenuti nei
programmi dell'Ente, nella determinazione dei turni di reperibilita'.
6.  L'ammontare  dell'indennita'  da   corrispondere   al   personale
"reperibile" e' il seguente:
a)  per ogni turno di reperibilita' effettuato in giornate di sabato,
domenica, festive o considerate tali per riposo compensativo,  ed  in
particolari  periodi dell'anno preventivamente indicati dall'Ente, in
accordo con le OO.SS. firmatarie (periodi estivi, natalizi, pasquali)
L. 35.000;
b) per ogni turno di reperibilita' effettuato in giornate  lavorative
(escluso  il  sabato  o la rispettiva giornata di riposo compensativo
per il personale turnista) L. 17.500.
7. Al dipendente reperibile per  eventuali  prestazioni  da  svolgere
fuori  del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla chiamata,
spetta una indennita' nelle misure ridotte del 50% rispetto a  quelle
previste al precedente comma.
8.  In caso di intervento a seguito di chiamata, al dipendente verra'
corrisposta l'indennita' "chilometrica" di cui all'art. 49, 9  comma,
ed  un  compenso  per  le ore effettivamente prestate di importo pari
alla retribuzione oraria maggiorata:
 - del 50% per il lavoro straordinario feriale;
 - del 70% per il lavoro straordinario festivo e notturno;
 - del 90% per il lavoro straordinario festivo-notturno.
9.  Di  norma,  nell'arco  dell'anno,  il  dipendente non puo' essere
comandato  ad  effettuare  in  media  piu'   di   cinque   turni   di
reperibilita'  al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1 e
dieci turni di quelli di cui al comma 7.
10. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno,  per
ciascuna  sede  dell'Ente,  portati a conoscenza delle Organizzazioni
Sindacali Locali.
Al fine di contenere quanto piu' possibile il ricorso al  trattamento
in  questione  verranno  effettuate,  a  livello decentrato, riunioni
periodiche per verificare l'entita' del fenomeno e  individuare,  ove
necessario,  ipotesi  operative  che  consentano il raggiungimento di
tale obiettivo.
L'Ente - in relazione alla limitazione mensile di cui al 9 comma  del
presente  articolo - si impegna ad attivare sollecitamente nei Centri
corsi di formazione ed aggiornamento.