ART. 42 INDENNITA' DI REPERIBILITA' 1. Al dipendente "reperibile" per eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro entro un'ora dalla chiamata spetta un'indennita' da erogarsi nelle misure, con le modalita' e nei limiti di seguito precisati. 2. Le prestazioni che costituiscono presupposto per la effettuazione di turni di reperibilita' devono attenere ad attivita' dirette a preservare i lavoratori dei Centri e le popolazioni a questi limitrofe dai rischi di insorgenze imprevedibili connesse al funzionamento degli impianti e che possono avere anche conseguenze di danno patrimoniale per l'Ente. 3. Per tale circostanza va assicurata la possibilita' di disporre di squadre di personale reperibile per eventuali specifiche emergenze che possono aver luogo in uno qualunque degli impianti siti in ciascun Centro (e quindi non organizzate per singoli impianti o attivita') tale da assicurare, nel caso in cui sia indispensabile il ricorso a corpi esterni istituzionalmente investiti delle azioni richieste da specifiche emergenze, un primo intervento atto a limitare il rischio insorto e l'eventuale assistenza specifica ai corpi predetti. 4. I dipendenti turnisti di cui all'art. 16 del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, non possono essere comandati ad effettuare turni di reperibilita'. 5. Con circolare del Direttore Generale, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, sentite le OO.SS. firmatarie, saranno stabiliti, per ciascuna delle attivita' di cui al precedente comma 2, i criteri e le modalita' organizzative ai quali attenersi con riferimento alle figure professionali ed alle funzioni implicate ed in relazione agli eventuali mutamenti intervenuti nei programmi dell'Ente, nella determinazione dei turni di reperibilita'. 6. L'ammontare dell'indennita' da corrispondere al personale "reperibile" e' il seguente: a) per ogni turno di reperibilita' effettuato in giornate di sabato, domenica, festive o considerate tali per riposo compensativo, ed in particolari periodi dell'anno preventivamente indicati dall'Ente, in accordo con le OO.SS. firmatarie (periodi estivi, natalizi, pasquali) L. 35.000; b) per ogni turno di reperibilita' effettuato in giornate lavorative (escluso il sabato o la rispettiva giornata di riposo compensativo per il personale turnista) L. 17.500. 7. Al dipendente reperibile per eventuali prestazioni da svolgere fuori del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla chiamata, spetta una indennita' nelle misure ridotte del 50% rispetto a quelle previste al precedente comma. 8. In caso di intervento a seguito di chiamata, al dipendente verra' corrisposta l'indennita' "chilometrica" di cui all'art. 49, 9 comma, ed un compenso per le ore effettivamente prestate di importo pari alla retribuzione oraria maggiorata: - del 50% per il lavoro straordinario feriale; - del 70% per il lavoro straordinario festivo e notturno; - del 90% per il lavoro straordinario festivo-notturno. 9. Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non puo' essere comandato ad effettuare in media piu' di cinque turni di reperibilita' al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1 e dieci turni di quelli di cui al comma 7. 10. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali Locali. Al fine di contenere quanto piu' possibile il ricorso al trattamento in questione verranno effettuate, a livello decentrato, riunioni periodiche per verificare l'entita' del fenomeno e individuare, ove necessario, ipotesi operative che consentano il raggiungimento di tale obiettivo. L'Ente - in relazione alla limitazione mensile di cui al 9 comma del presente articolo - si impegna ad attivare sollecitamente nei Centri corsi di formazione ed aggiornamento.