ART. 43
                  INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE
1. Ai dipendenti compete una indennita' per le  attivita'  svolte  in
modo  continuativo  in  ambienti particolari comportanti un obiettivo
disagio psico-fisico o una particolare gravosita' del lavoro che  non
possono essere ulteriormente ridotti, dovuti:
a)   alle   particolari  condizioni  ambientali  quali  illuminazione
esclusivamente artificiale,  micro-clima,  prolungata  permanenza  in
alta  montagna, miniere o in condizioni simili, rumorosita', presenza
di tossici convenzionali che, pur rientrando nei limiti previsti come
"accettabili" dagli organismi  tecnici  e  scientifici  nazionali  ed
internazionali, sono comunque fonte di disagio;
b)  al  tipo  di  attivita'  svolta  che  puo' comportare un notevole
impegno fisico o psichico  quale  ad  esempio:  lavoro  in  posizioni
obbligate, attivita' fisiche ripetitive;
c)  alle  specifiche  attivita'  che  possono comportare contatti e/o
manipolazioni di materiale  biologico  (escreti,  secreti  e  liquidi
biologici) o di animali da laboratorio.
2.  Sulla base dei suddetti fattori sono individuate le misure qui di
seguito elencate, tra loro non cumulabili:
-  L.75.000  mensili:  per  i  dipendenti  per  i   quali   ricorrono
simultaneamente  le  condizioni  contemplate  ai  punti  a)  e b) del
precedente comma;
-  L.40.000  mensili:  per  i  dipendenti  per  i  quali  ricorre  la
condizione di cui al punto c) del precedente comma;
-  L.  30.000  mensili: per i dipendenti per i quali ricorre solo una
delle condizioni indicate  rispettivamente  ai  punti  a)  e  b)  del
precedente comma.
3. L'indennita' non viene corrisposta durante i giorni di assenza per
qualsiasi  causa,  esclusi  i  periodi  di assenza per infortunio sul
lavoro o malattia professionale.
4. L'ammissione di altre situazioni lavorative, ivi  comprese  quelle
riguardanti lo svolgimento di attivita' presso organismi esterni, che
danno  titolo, sulla base dei presupposti di cui al primo comma, alla
presente indennita' sara'  disposta  dal  Direttore  Generale  previo
esame congiunto con le OO.SS. firmatarie.
5.  I  valori  di  cui  al  comma  2  entreranno in vigore non appena
completato l'esame congiunto  con  le  OO.SS.  firmatarie  a  livello
locale  relativamente  all'individuazione delle specifiche situazioni
lavorative  che  danno  titolo  alla  fruizione  dell'indennita'   in
oggetto.
Nel  frattempo  l'indennita'  viene  erogata  nei  valori  e  per  le
situazioni lavorative previsti dalla previgente normativa.
6. I dati relativi al presente trattamento accessorio  verranno,  per
ciascuna  sede  dell'Ente,  portati a conoscenza delle Organizzazioni
Sindacali Locali.
Le Parti convengono, altresi', di effettuare, a  livello  decentrato,
riunioni periodiche al fine di verificare l'entita' del fenomeno.