ART. 45
            INDENNITA' DI OPERAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI
1. Al personale addetto alla operazione degli  impianti  nucleari  di
ricerca e per il trattamento di rifiuti radioattivi, di cui al D.lgs.
230/95, munito dell'attestato di idoneita' per la direzione tecnica o
della  patente  di abilitazione di 1 grado (supervisore) o di 2 grado
(operatore), ai sensi del DPR 1450/70, viene concessa, con decorrenza
non anteriore alla data di  stipulazione  del  presente  C.C.L.,  una
indennita'   mensile   di  operazione  nella  misura  del  10%  della
retribuzione minima del livello professionale di appartenenza.
2.  Tale  indennita'  compete  altresi'  agli   esperti   qualificati
incaricati   della  sorveglianza  fisica  e  della  protezione  degli
impianti di cui al comma 1.
3. Tale  indennita'  compete  inoltre,  nella  misura  del  5%  della
retribuzione  minima  del  livello  professionale  di appartenenza al
personale addetto all'operazione degli impianti di  cui  al  comma  1
previsto nei "Regolamenti di esercizio" di cui all'art. 47 del D.P.R.
185/64;  compete  inoltre  al personale addetto alle operazioni degli
impianti di cui all'art. 55 del medesimo D.P.R.