ART. 47 INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE 1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto e' istituita una indennita' sostitutiva di trattamenti specifici corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. Gli importi precedentemente erogati in applicazione del citato disposto contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta indennita'. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno finanziario a tutto il personale destinatario del presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure: Livello/gradino Importo annuo lordo 8.1 670.000 8.0 600.000 7 530.000 6 465.000 5 430.000 4 375.000 3 345.000 2 315.000 1 300.000