ART. 47
        INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE
1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente  contratto  e'
istituita   una   indennita'  sostitutiva  di  trattamenti  specifici
corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L.
ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Gli  importi  precedentemente  erogati  in  applicazione  del  citato
disposto  contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta
indennita'.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nel mese  di  giugno
di  ciascun  anno  finanziario  a tutto il personale destinatario del
presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure:
   Livello/gradino            Importo annuo lordo
   8.1                             670.000
   8.0                             600.000
   7                               530.000
   6                               465.000
   5                               430.000
   4                               375.000
   3                               345.000
   2                               315.000
   1                               300.000