ART. 48
                          CUMULO INDENNITA'
1. Qualora ad un dipendente vengano  simultaneamente  corrisposte  le
indennita'  di disagio ambientale, per uso di indumenti protettivi, e
l'indennita' di operazione di impianti nucleari, si  procede  ad  una
riduzione  pari  al 40% dell'importo relativo all'indennita' di minor
valore.
Qualora vengano  corrisposte  simultaneamente  due  delle  indennita'
sopracitate  si  procede  ad  una  riduzione pari al 20% dell'importo
relativo all'indennita' di minor valore.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente trovano applicazione dalla
data di stipulazione del presente contratto.