ART. 49
           TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL'ESTERO
1. L'Ente in relazione alle esigenze  di  servizio  puo'  inviare  il
personale in trasferta fuori della sua abituale sede di lavoro.
2.  Il  personale  inviato  in  trasferta per esigenze di servizio e'
tenuto, di norma, ad effettuare il  viaggio  per  recarsi  sul  luogo
della  trasferta  nonche'  quello per il rientro in orari quanto piu'
coincidenti con l'ordinario orario di lavoro.
3. Al personale in trasferta in Italia e all'estero per  periodi  non
superiori a trenta giorni spetta il rimborso delle spese di viaggio e
trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate, il rimborso a pie'
di lista delle spese di vitto e di alloggio debitamente e formalmente
documentate  nei limiti di cui al seguente comma, nonche' delle altre
spese  richieste  per  l'espletamento  delle  attivita'  di  servizio
durante la missione (es. spese postali, telegrafiche, ecc.).
4.  Per  quanto concerne le spese di cui al precedente comma dovranno
essere rispettati i seguenti limiti:
A) Alloggio:
- Albergo convenzionato di 1 categoria o residence (per il  personale
inquadrato nei livelli dal 5 all'8);
-  Albergo convenzionato di 2 categoria o residence (per il personale
inquadrato in altri livelli).
B) Vitto
b.1) In Italia:
L. 120.000 giornaliere non cumulabili, con un importo non superiore a
L. 80.000 per singolo pasto.
b.2) All'estero:
75% dei valori riportati nella Tab. B di cui al successivo comma 8.
Il dipendente  che  affianchi  nella  missione  altro  dipendente  di
livello  superiore e' autorizzato ad usufruire dello stesso albergo o
residence.
5. Per trasferte in Italia di durata superiore alle 16 ore, oltre  al
trattamento  di  cui al 3 comma, e' dovuta una indennita' forfettaria
giornaliera, per il disagio di dover espletare l'attivita' lavorativa
fuori  dalla  normale  sede  di  lavoro,  pari   allo   0,75%   della
retribuzione  minima  del  livello  di cui all'allegato B al presente
contratto  e  della  quota  mensile  dell'indennita'  di  contingenza
congelata ai valori in atto al 31 dicembre 1991.
Per  le  trasferte  all'estero  e'  dovuta  allo  stesso  titolo, una
indennita' forfettaria giornaliera  per  il  disagio  pari  all'1,25%
della  retribuzione  minima  del  livello  di  cui  all'allegato B al
presente  contratto  e  della  quota   mensile   dell'indennita'   di
contingenza congelata ai valori in atto al 31 dicembre 1991.
 Per  le trasferte di durata inferiore alle 16 ore e superiore alle 8
ore la suddetta indennita' forfettaria e' pari allo 0,25% delle  voci
retributive sopra indicate.
6.  Per trasferte in Italia di durata superiore a trenta giorni sara'
riconosciuto un rimborso  giornaliero  forfettario  di  L.127.000  in
sostituzione di quanto previsto al comma 3.
7.  Allo  scadere di ogni anno a decorrere dalla data di stipulazione
del presente contratto il rimborso forfettizzato di cui al precedente
comma 6 ed il massimale di cui al punto b.1)  del  comma  4  verranno
rivalutati sulla base dei tassi di inflazione programmata.
8. Al personale inviato in trasferta all'estero per periodi di durata
superiore ai 30 giorni spetta un importo giornaliero forfettario pari
ai  valori  netti  riportati  nella  Tab.  B  di  cui  al decreto del
Ministero del Tesoro del 24 maggio 1990  concernente  il  trattamento
economico  da  attribuire  al  personale  dello Stato che si rechi in
missione all'estero.
Il personale ENEA e' equiparato  al  personale  del  gruppo  5  della
tabella A allegata al decreto sopracitato.
Tali  importi  verranno rivalutati a seguito dell'emanazione di nuovi
decreti da parte del Ministero del Tesoro.
9. Al dipendente  inviato  in  missione  nell'ambito  del  territorio
nazionale  puo' essere autorizzato l'uso del proprio mezzo proprio di
trasporto con  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  spese  di
un'indennita'  chilometrica  pari ad un quinto del prezzo di un litro
di  benzina  super  (rilevato  trimestralmente  in  Italia)  ove  sia
richiesto  da  particolari modalita' di effettuazione della trasferta
stessa non essendo disponibile mezzi di trasporto forniti  dall'Ente.
Per  missioni all'estero si potra' consentire l'uso del mezzo proprio
in  casi  eccezionali  e  per  particolari  esigenze   di   servizio,
debitamente autorizzati dal Direttore Generale.
Per   tale  circostanza,  che  dovra'  risultare  in  modo  esplicito
nell'autorizzazione,   l'Ente    stipulera'    un'apposita    polizza
assicurativa   in  favore  dei  dipendenti  come  sopra  autorizzati,
limitatamente al tempo  strettamente  necessario  per  la  esecuzione
delle prestazioni di servizio oggetto della missione.