ART. 5
                         CONTRATTI A TERMINE
1. Oltre che per le ipotesi contemplate dalla Legge 18 aprile 1962 n.
230 e successive modificazioni e integrazioni, ivi inclusi  i  limiti
precisati  con  la  legge  24 dicembre 1993 n. 537, art.3, comma 23 e
comma 27,  l'Ente potra' procedere, per lo svolgimento  di  programmi
di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse, ad
assunzioni,  con  contratti  a termine della durata massima di cinque
anni,   di   personale    tecnico-scientifico    e    di    personale
tecnico-amministrativo  laureato o diplomato in possesso di specifici
requisiti o che risulti idoneo a seguito  di  apposite  selezioni.  I
suddetti   contratti  dovranno  prevedere  un  trattamento  economico
rapportato a corrispondenti professionalita' esistenti nell'Ente.
2.  La  realizzazione  del  programma  costituente   il   presupposto
dell'assunzione  a termine o la scadenza del contratto (eventualmente
prorogato) comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto
di lavoro.
3. La spesa  per  il  personale  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
esclusione  delle  ipotesi  di  cui  alla legge 230/1962 e successive
modificazioni e integrazioni, potra' essere a carico  del  contributo
ordinario  dello  Stato  entro  il  limite  massimo del 50%. La parte
rimanente dovra' essere a carico dei finanziamenti dei programmi.
4. Il contingente del personale da assumersi ai sensi dei  precedenti
commi    con  esclusione delle ipotesi di cui alla legge 230/1962 non
potra' superare, in ogni  caso  a  livello  di  Ente,    il  10%  del
riferimento numerico fissato con il Decreto Interministeriale emanato
il  6.5.1994  dal  Ministro  per la Funzione Pubblica d'intesa con il
Ministro  dell'Industria,  del  Commercio   e   dell'Artigianato   in
applicazione dell'art. 5 comma 28  della legge 537/93.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  a  tempo  determinato i cui oneri
ricadano sui fondi derivanti da contratti con Istituzioni comunitarie
ed internazionali di cui al comma  27  dell'art.  5  della  legge  n.
537/1993.
5.  In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Con il consenso del dipendente il termine del  contratto  a  tempo
determinato  puo'  essere,  eccezionalmente,  prorogato  per una sola
volta per una durata non superiore a quella prevista per il contratto
iniziale.
 Alla scadenza della proroga non potra' essere assegnato un ulteriore
contratto.