ART. 53
                      OBBLIGO DI REPERIBILITA''
1. In relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza  ed
alla protezione sanitaria della popolazione nonche' alla salvaguardia
degli  Impianti e dei Centri dell'Ente, i dipendenti sono tenuti, ove
a cio' invitati  dall'Ente  con  comunicazione  scritta,  a  rendersi
reperibili fuori del normale orario di lavoro.
2.  Eventuali  modifiche  alle vigenti normative interne in merito al
tempo massimo intercorrente dal momento della chiamata entro il quale
i dipendenti reperibili devono intervenire,  alle  procedure  interne
per la predisposizione e l'inserimento nei turni nonche' gli obblighi
del   personale  reperibile,  saranno  definiti  con  apposite  norme
attuative, previa valutazione conclusiva a livello nazionale  con  le
OO.SS.   firmatarie  finalizzata  alla  verifica  della  coerenza  di
procedure e criteri con il dettato contrattuale.
3. Al dipendente in reperibilita' compete il trattamento economico di
cui all'art. 42.