ART. 53 OBBLIGO DI REPERIBILITA'' 1. In relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza ed alla protezione sanitaria della popolazione nonche' alla salvaguardia degli Impianti e dei Centri dell'Ente, i dipendenti sono tenuti, ove a cio' invitati dall'Ente con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro. 2. Eventuali modifiche alle vigenti normative interne in merito al tempo massimo intercorrente dal momento della chiamata entro il quale i dipendenti reperibili devono intervenire, alle procedure interne per la predisposizione e l'inserimento nei turni nonche' gli obblighi del personale reperibile, saranno definiti con apposite norme attuative, previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale. 3. Al dipendente in reperibilita' compete il trattamento economico di cui all'art. 42.