ART. 54
        SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta'
personale e' sospeso d'ufficio dal  servizio  con  sospensione  della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della liberta'.
2.  Il  dipendente  puo'  essere sospeso dal servizio con sospensione
della  retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto   a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale, qualora egli sia  stato  rinviato  a  giudizio  per  fatti
direttamente  attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o comunque tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione  disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'articolo 55.
3.  Il  Presidente,  su  proposta  del Direttore Generale, cessato lo
stato di restrizione della liberta' personale di cui al comma 1  puo'
prolungare  il  periodo  di  sospensione  del  dipendente  fino  alla
sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi  previsti  dall'art.
15,  comma  1  della  legge  n.  19 marzo 1990 n. 55, come sostituito
dall'articolo 1  comma  1  della  legge  18  gennaio  1992  n.  16  e
successive modificazioni ed integrazioni.
5.  Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto
in tema di rapporti  tra  procedimento  disciplinare  e  procedimento
penale dall'art. 55, commi 8 e 9.
6.  Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo
sono  corrisposti  un  indennita'  pari  al  50%  della  retribuzione
fondamentale  mensile  di  cui  all'art. 30 e l'assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione  o  proscioglimento,
quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare,  viene  conguagliato  con  quanto  sarebbe  stato
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8.  Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se  non  revocata,
per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale  termine  la  sospensione  cautelare e' revocata di diritto e il
dipendente e' riammesso in  servizio.  Il  procedimento  disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.