ART. 55
                         CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle
sanzioni in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza,  il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o  imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche  della prevedibilita'
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione  di  lavoro  occupata  dal
dipendente;
d)  rilevanza  del  danno  o  grado di pericolo arrecato all'Ente o a
terzi e del disservizio determinatosi;
e)  sussistenza  di  circostanze   aggravanti   o   attenuanti,   con
particolare  riguardo  al  comportamento del dipendente nei confronti
dell'Ente, degli altri dipendenti  e  terzi,  nonche'  ai  precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f)  concorso  nell'infrazione  di  piu'  dipendenti in accordo tra di
loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai successivi commi 4  e  5,
gia'  sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di piu' infrazioni compiute  con  unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed  accertate  con  un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
4.  La  sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata,
nel  rispetto  della  dignita'  personale  del  dipendente,  per   le
infrazioni  di  cui  al  presente  comma,  quando esse siano di lieve
entita'. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al  massimo
della  multa  di  importo  pari  a  quattro  ore  di retribuzione, si
applicano,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni,  in  relazione  ai
criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro
e delle norme da osservare in caso di malattia;
b)  condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli
altri dipendenti ovvero verso terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati e nella cura  dei
locali  e  altri  beni  strumentali  a  lui  affidati  in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione
alle sue responsabilita';
d) inosservanza  degli  obblighi  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni  e di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal fatto che
ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o  per  gli  interessi
dell'Ente o di terzi;
e)  rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Ente, nei limiti previsti dall'articolo 6 della l. n.
300/70;
f)  insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro ove applicabili;
g) altre  violazioni  dei  doveri  di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente o per terzi;
h) svolgimento, durante le assenze  per  malattia  o  infortunio,  di
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico.
 L'importo  delle  ritenute  per  multa sara' introitato dal bilancio
dell'Ente e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.
5. La  sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con
privazione  della  retribuzione fino a un massimo di trenta giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per:
a)  recidiva  nelle  mancanze  previste  dal  comma  4,  che  abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o  arbitrario
abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'
determinata in relazione alla durata  dell'assenza  o  dell'abbandono
del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla  gravita' della
violazione dei doveri del dipendente, agli  eventuali  danni  causati
all'Ente o ai terzi;
d)  ingiustificato  ritardo,  fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'Ente;
e) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare  in
procedimenti disciplinari;
f)  comportamenti  minacciosi,  gravemente  ingiuriosi,  calunniosi o
diffamatori, nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
g) responsabilita' in alterchi con  ricorso  a  vie  di  fatto  negli
ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti o di terzi;
h)  manifestazioni  denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve
le manifestazioni di liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1  della
legge n. 300 del 1970;
i)  atti  e  comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi
della dignita' della persona;
l)  violazione   dei   doveri   di   comportamento   non   ricompresi
specificatamente    nelle    lettere   precedenti da cui sia comunque
derivato grave danno all'Ente o a terzi.
6. La  sanzione  disciplinare  del  licenziamento  con  preavviso  si
applica  per  violazioni di gravita' tale da compromettere gravemente
il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro. Tra queste sono  da  ricomprendersi  in  ogni
caso le seguenti:
a)  recidiva  plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste nel comma 5 anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel
biennio in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma,  che
abbia  comportato  l'applicazione  della  sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla  retribuzione,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 7 lett. a);
b)  occultamento,  da  parte  del  responsabile  della  custodia, del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;
c)  rifiuto  espresso  e  reiterato  del  trasferimento  disposto per
motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre  dieci
giorni lavorativi consecutivi;
e)  persistente  insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti
che dimostrino grave  inefficienza  del  dipendente  nell'adempimento
degli  obblighi  di  servizio,  rispetto  ai  carichi  di  lavoro ove
previsti;
f)  responsabilita'  penale,  risultante  da  condanna   passata   in
giudicato,  per  delitti  commessi  fuori  del  servizio  e  pur  non
attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che  per  la  loro
specifica  gravita'  non  siano  compatibili  con la prosecuzione del
rapporto.
7. La sanzione disciplinare  del  licenziamento  senza  preavviso  si
applica  per infrazioni di gravita' tale dei doveri di comportamento,
anche nei confronti di terzi, da  compromettere  irreparabilmente  il
rapporto  di  fiducia  con l'Ente e da non consentire la prosecuzione
neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva nella  responsabilita'  di  alterchi  negli  ambienti  di
lavoro  con  ricorso  a  vie di fatto nei confronti di superiori o di
altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non  attinenti  al
servizio;
b)  accertamento  che  l'impiego  e'  stato  conseguito  mediante  la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d),
e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55,  modificata  ed  integrata
dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d)  condanna  passata  in  giudicato  quando  dalla  stessa  consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare, con le modalita' e  nei  termini  di
cui  all'art.  56  comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui
sia connesso con procedimento  penale  e  rimane  sospeso  fino  alla
sentenza   definitiva.  La  sospensione  e'  disposta  anche  ove  la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.
Qualora l'Ente venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo  ad
una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di
condanna,   il  procedimento  disciplinare  e'  avviato  nei  termini
previsti dall'art. 56,  comma  2,  dalla  data  di  conoscenza  della
sentenza.
9.  Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del primo capoverso
del comma 8 e' attivato entro 180 giorni da quando  l'Ente  ha  avuto
notizia della sentenza definitiva.
10.  Al  codice  disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data pubblicita' mediante affissione in luogo  idoneo  accessibile  e
visibile a tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data di cui
all'art.  2  comma  2.  Tale  forma di pubblicita' e' tassativa ed il
codice disciplinare si applica dal quindicesimo giorno  successivo  a
quello dell'affissione.