ART. 56
                SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Le violazioni, da parte dei dipendenti,  dei  doveri  disciplinati
nell'articolo  52  del  presente  contratto  danno  luogo, secondo la
gravita' dell'infrazione, all'applicazione  delle  seguenti  sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare:
 a) rimprovero verbale;
 b) rimprovero scritto (censura);
 c)  multa  di  importo variabile fino a un massimo di quattro ore di
retribuzione;
 d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
trenta giorni;
 e) licenziamento con preavviso;
 f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Ente  fatta  eccezione  per  il  rimprovero  verbale,  non  puo'
adottare   alcun   provvedimento   disciplinare   nei  confronti  del
dipendente, se non previa  contestazione  scritta  dell'addebito,  da
effettuarsi  tempestivamente  e,  comunque,  non  oltre  20 giorni da
quando il soggetto competente che secondo l'ordinamento dell'Ente  e'
tenuto  alla  contestazione, e' venuto a conoscenza del fatto e senza
aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di
un  procuratore  ovvero  di   un   rappresentante   dell'associazione
sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.
3.  La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che
siano trascorsi cinque  giorni  lavorativi  dalla  contestazione  del
fatto  che  vi  ha  dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione  per  la  difesa  del  dipendente,  la  sanzione   viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4.  Nel  caso  in  cui  la  sanzione  da  comminare non rientri nelle
tipologie di cui al comma 1, lett. a) e  b),  il  responsabile  della
struttura  in cui il dipendente lavora, ai fini di quanto previsto al
comma 2, comunica, entro trenta giorni, all'ufficio competente di cui
al successivo comma 7,  i  fatti  da  contestare  al  dipendente  per
l'istruzione del procedimento.
In  caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dara' corso
all'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto  tenuto  alla
comunicazione.
5.  Al  dipendente  o,  su  sua espressa delega, al suo difensore, e'
consentito l'accesso a  tutti  gli  atti  istruttori  riguardanti  il
procedimento a suo carico.
6.  Il  procedimento  disciplinare  deve concludersi entro 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non  sia  stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7.  L'ente  individua, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
presente  contratto,  l'ufficio  competente   per   i   provvedimenti
disciplinari;  l'articolazione organizzativa e le specifiche funzioni
di detto ufficio verranno disciplinate in  modo  da  assicurare,  sia
nella  fase  istruttoria  che  decisionale,  determinate  garanzie di
imparzialita'.
8.  L'ufficio  competente per i procedimenti disciplinari, sulla base
degli accertamenti effettuati e  delle  giustificazioni  addotte  dal
dipendente,  irroga  la  sanzione applicabile tra quelle indicate nel
comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri di
cui all'art. 55. Quando il medesimo ufficio ritenga che  non  vi  sia
luogo   a   procedere   disciplinarmente   dispone  la  chiusura  del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
9.  Per   quanto   concerne   l'applicazione   delle   procedure   di
conciliazione  si  rinvia  ai  commi  7  e 8 dell'art. 59 del decreto
legislativo n.29/93.
10. Con il consenso del dipendente  la  sanzione  applicabile,  nelle
ipotesi  di  cui al comma 1, lett. c) e d), puo' essere ridotta di un
terzo ma in tal caso non sono piu' esperibili l'impugnazione, ne'  il
tentativo di conciliazione.
11.   Non   puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
12. I provvedimenti di cui al comma 1  non  sollevano  il  lavoratore
dalle  eventuali  responsabilita'  di  altro  genere  nelle quali sia
incorso.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art.
59 del decreto legislativo n. 29/1993.