ART. 58 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1.  L'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
superato il periodo di prova, ha luogo:
a)  per  collocamento a riposo al raggiungimento del 65 anno di eta',
fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 503/1992;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
 c) per decesso del dipendente.
2. L'Ente puo', altresi', procedere alla risoluzione del rapporto  di
lavoro qualora:
a)  il  dipendente  assente  per  malattia superi, senza aver ripreso
servizio, i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dall'art.
25, commi 1 e 2;
b)  il  dipendente non ottemperi, entro il termine di 15 giorni, alla
diffida dell'Ente a far cessare la situazione di incompatibilita'  di
impieghi;
c)  il  dipendente  superi, senza aver ripreso servizio, i periodi di
aspettativa contrattualmente previsti;
d) il dipendente si renda responsabile di violazione  dei  doveri  di
comportamento, secondo quanto previsto nell'art. 55 commi 6 e 7.
3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo la
risoluzione   del  rapporto  di  lavoro  avviene  automaticamente  al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo  giorno  del
mese  successivo  a  quello di compimento dell'eta' prevista.  L'Ente
comunica  comunque  per  iscritto   l'intervenuta   risoluzione   del
rapporto.