ART. 58 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo: a) per collocamento a riposo al raggiungimento del 65 anno di eta', fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 503/1992; b) per dimissioni volontarie del dipendente; c) per decesso del dipendente. 2. L'Ente puo', altresi', procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora: a) il dipendente assente per malattia superi, senza aver ripreso servizio, i periodi di conservazione del posto previsti dall'art. 25, commi 1 e 2; b) il dipendente non ottemperi, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Ente a far cessare la situazione di incompatibilita' di impieghi; c) il dipendente superi, senza aver ripreso servizio, i periodi di aspettativa contrattualmente previsti; d) il dipendente si renda responsabile di violazione dei doveri di comportamento, secondo quanto previsto nell'art. 55 commi 6 e 7. 3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' prevista. L'Ente comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.