ART. 59
                        TERMINI DI PREAVVISO
1.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  presente  contratto  prevede  la
risoluzione  del  rapporto  e' fissato un termine di preavviso pari a
mesi tre.
Il predetto termine di preavviso non trova applicazione nei  casi  di
risoluzione  automatica  del  rapporto  di  lavoro e di licenziamento
senza preavviso.
2. Il dipendente puo', in qualunque momento, manifestare  la  propria
volonta'  di  recedere dal rapporto di lavoro inoltrando per iscritto
alla Direzione dell'Ente domanda di dimissioni; in tal caso i termini
di preavviso sono ridotti della meta'.
3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza  dei
predetti  termini  di  preavviso  e' tenuta a corrispondere all'altra
un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il  periodo  di
mancato  preavviso. L'Ente ha diritto di trattenere su quanto da essa
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione  per
il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
4.  E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere il
rapporto di  lavoro,  sia  all'inizio,  sia  durante  il  periodo  di
preavviso con il consenso dell'altra parte.