ART. 6
                   PROGETTI DI FORMAZIONE - LAVORO
1. L'ENEA puo' costituire per specifici progetti afferenti materie di
interesse istituzionale dell'Ente rapporti  di  formazione-lavoro  in
base  a  quanto  previsto dall'art. 7, 6 comma della L. 29.12.1988 n.
554 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 La  durata  dei  suddetti  rapporti  e'  normalmente  di  un  anno,
prorogabile, nell'interesse dell'Ente, a due.
3.  L'Ente  deliberera', entro 120 giorni con apposito provvedimento,
le procedure di selezione del personale interessato dai  progetti  di
formazione  lavoro  nonche'  i  criteri  di oggettiva valutazione dei
titoli richiesti in base a quanto previsto dal  D.P.C.M.  30.03.1989,
n.  127  nel  rispetto  di quanto previsto dall'art. 70. del presente
C.C.L.