ART. 61 TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
1.  Il  personale  neo-assunto  dell'ENEA  e'  iscritto,  per  quanto
concerne  il  trattamento  di  previdenza, all'INPDAP. Resta salva la
possibilita', all'atto dell'assunzione per il personale gia' iscritto
ad altri  istituti  previdenziali  di  optare,  ove  le  disposizioni
legislative  lo  consentano,  per  l'iscrizione all'INPDAP o ad altri
istituti previdenziali.
2. I dipendenti in servizio che, alla data di entrata in  vigore  del
presente  contratto,  usufruiscono  del  trattamento  integrativo  di
previdenza in forma assicurativa in essere presso l'ENEA,  conservano
il trattamento stesso nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza
del  precedente  ordinamento  in  base alla relativa normativa. Resta
comunque  impregiudicata  la  facolta'  prevista  dalle  disposizioni
legislative  vigenti  in  materia  di  ricongiunzione  o  riscatto di
periodi assicurativi riferiti a diversi regimi previdenziali.