ART. 62
                      TRATTAMENTI ASSICURATIVI
1. Il personale soggetto all'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, a norma delle
disposizioni contenute nel R.D. 17 agosto 1935 n.1765  e  nel  D.P.R.
30  giugno  1965  n.1124  e  successive  modificazioni, e' assicurato
presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro Infortuni sul
Lavoro (INAIL).
2. L'Ente garantira' comunque,  nei  limiti  dei  massimali  previsti
dall'INAIL,  e  sempre che non sia riconosciuto dall'INAIL stesso, un
indennizzo  in  relazione  ad  invalidita'  permanente  contratta  da
personale   gia'  classificato  professionalmente  esposto  ai  sensi
dell'art. 9 lettera g) del D.P.R.  n.185/64  e,  a  far  data  dal  1
gennaio  1996,  al  personale  esposto  di  categoria  "A"  ai  sensi
dell'art. 6 del D.lgs. 230/1995,  in  conseguenza  di  manifestazioni
patologiche, qui di seguito elencate, e che in via presuntiva sono da
ritenersi  malattie  professionali, purche' l'insorgenza si verifichi
entro il periodo di tempo dalla cessazione dell'esposizione,  accanto
a ciascuna di esse indicato:
tumori maligni dell'osso (per rischi di contaminazione
 interna da radionuclidi osteotropi)                          30 anni
tumori maligni della tiroide                                  30 anni
tumori maligni della mammella femminile                       30 anni
tumori maligni dei bronchi e dei polmoni (per rischi di
 inalazione di radionuclidi)                                  30 anni
leucemie (esclusa la leucemia linfatica cronica)              30 anni
linfomi maligni non Hodgkin                                   30 anni
mieloma multiplo                                              30 anni
tumori maligni dell'esofago, dello stomaco e del colon-retto  30 anni
tumori maligni del fegato e delle vie biliari (per rischi di
 radiocontaminazione interna)                                 30 anni
tumori maligni del rene e della vescica                       30 anni
tumori maligni della cute (escluso il melanoma) insorti su
 pregressa radiodermite acuta o su radiodermite cronica       30 anni
Resta  fermo  quanto  stabilito  dall'art.15  della  Legge 31.12.1962
n.1860 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i dipendenti sono coperti con apposita polizza per i  rischi
concernenti  la responsabilita' civile verso terzi per fatti connessi
all'esercizio delle funzioni attribuite  ai  dipendenti,  esclusa  la
copertura della responsabilita' per danni arrecati all'Ente.
4.  Sara'  inoltre  assicurato  ai dipendenti con polizza il rimborso
delle spese legali e tecniche (perizie) sostenute per i  procedimenti
giudiziari nei quali siano incorsi, connessi
all'espletamento  delle  mansioni  ad  essi  affidate,  sempre che il
procedimento non sia stato promosso dall'Ente.