ART. 65 SERVIZI AZIENDALI
1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alle  modalita'  di
svolgimento  nonche'  alla dislocazione territoriale delle attivita',
l'Ente e' tenuto ad assicurare i  seguenti  servizi  aziendali  fatto
salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.4 del presente contratto:
 - mensa;
 - trasporto sul luogo di lavoro;
 - asili nido.
2.  Il  servizio  di mensa e' assicurato per tutti i Centri in cui e'
fissato un orario continuativo di  lavoro  di  tipo  industriale.  E'
confermata l'attuale incidenza del contributo a carico dei dipendenti
nella  misura del 10% del costo del pasto calcolato convenzionalmente
come valore medio dei costi dei pasti dei contratti  di  appalto  dei
vari  Centri.  Tale  valore e' determinato con arrotondamento alle 50
lire e aggiornato annualmente.
3. Per i Centri dell'Ente viene messo a disposizione del personale un
servizio pullman per il trasporto. Al fine di realizzare economie  di
gestione  l'Ente  potra'  adottare,  in  casi particolari legati alla
dimensione ed alla logistica dei Centri,  modalita'  sostitutive  del
suddetto  servizio,  previa  valutazione  conclusiva  con  le  OO.SS.
firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza  di  procedure  e
criteri con il dettato contrattuale.
4.  Nei  Centri  e  nelle Sedi, in relazione all'orario di lavoro del
personale e alla dislocazione territoriale, sono messi a disposizione
servizi di asili nido.