ART. 66
           ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, ASSISTENZIALI
1. L'ENEA favorira' lo sviluppo, secondo  specifici  accordi  con  le
OO.SS.,  delle  seguenti  attivita' e benefici a favore del personale
dipendente e/o dei propri familiari:
a) attivita' ricreative turistiche sportive;
b)  attivita'  culturali  (biblioteche,  cineforum,  teatro,   visite
guidate, conferenze e lezioni, attivita' artistiche);
c)  colonie  marine e montane per i figli (o equiparati ai figli agli
effetti degli assegni familiari)  dei  dipendenti,  nonche'  per  gli
orfani dei dipendenti deceduti per cause di servizio;
d)  borse    di studio riservate ai figli (o equiparati ai figli agli
effetti degli assegni familiari) dei dipendenti, nonche' agli  orfani
dei dipendenti deceduti per cause di servizio;
e) sussidi e prestiti.
2.  Permane  l'efficacia  delle  regolamentazioni in materia adottate
dall'Ente a seguito dell'entrata in vigore dell'art.  9  della  legge
537/1993.
 In particolare le Parti si danno atto che la Commissione di Ente per
i  Benefici  Assistenziali  di  cui  alla  delibera  del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente del  15.02.1996  ha  funzioni  di  proposta
verso  gli  organi  decisionali  dell'Ente  investite  delle  singole
determinazioni.
3. Lo stanziamento annuale destinato alle attivita' di cui al comma 1
e' stabilito in un importo pari all'1% delle spese per  il  personale
iscritto nel bilancio di previsione.