ART. 67 SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel   rispetto   della
distinzione  dei  ruoli  e  delle  responsabilita'  dell'Ente  e  dei
sindacati,  e'  strutturato  in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di
contemperare  l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro
e allo sviluppo professionale con quello di  migliorare  e  mantenere
elevate   l'efficacia   e   l'efficienza  dell'attivita'  di  ricerca
scientifica e tecnologica e delle attivita' istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'  di
un   sistema   di   relazioni   sindacali   stabile,   basato   sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione
nei casi e  nelle  forme  previste,  improntato  alla  correttezza  e
trasparenza dei comportamenti delle Parti, orientato alla prevenzione
dei  conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre
nel rispetto, in  caso  di  conflitto,  della  garanzia  dei  servizi
essenziali  di  cui  alla  legge  146/1990  - in grado di favorire la
collaborazione tra le Parti  per  il  perseguimento  delle  finalita'
individuate dalle leggi e dai contratti collettivi ENEA.
3.  In  coerenza  con  i  commi  precedenti,  il sistema di relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione, sulle materie, con i tempi e le procedure indicate
dal presente contratto. La piena e corretta applicazione del presente
contratto sia a livello nazionale che decentrato e'  garantita  dalle
Parti  anche  mediante le procedure di risoluzione delle controversie
interpretative previste dall'art.78. In  coerenza  con  il  carattere
privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformita' alle
convenienze e ai distinti ruoli delle Parti;
b) esame il quale si svolge nelle materie per le quali la legge ed il
presente  contratto  collettivo lo prevedono, previa informazione dei
soggetti sindacali di cui all'art. 68. In appositi incontri le  Parti
confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate
nell'art. 71;
c)  consultazione, per le materie per le quali la legge o il presente
contratto  la  prevedono.  In  tali  casi  l'Ente,  previa   adeguata
informazione,  acquisisce  senza particolari formalita' il parere dei
soggetti sindacali;
d) informazione, che quando  lo  richiede  la  legge  o  il  presente
contratto viene fornita dall'Ente ai soggetti sindacali allo scopo di
rendere  piu'  trasparente  e costruttivo il confronto tra le Parti a
tutti   i   livelli   del   sistema   delle   relazioni,   sindacali.
L'informazione   e'   fornita  con  la  forma  scritta  ed  in  tempo
utile.salvaguardando le esigenze di urgenza e riservatezza  nei  casi
che lo richiedono;
e)  procedure  di  conciliazione  e  mediazione  dei  conflitti  e di
risoluzione  delle  controversie  interpretative,  finalizzate   alla
composizione  dei  conflitti  medesimi secondo le disposizioni di cui
all'art.78.
4.  A  seguito  di  eventuali  modifiche  legislative  relative  alla
normativa  che  regola il sistema delle relazioni sindacali, le Parti
provvederanno ad adeguare le  disposizioni  del  presente  C.C.L.  in
coerenza con le modifiche intervenute.
5.  I  singoli  articoli  del  presente  contratto  disciplinano piu'
specificatamente l'impiego dei singoli strumenti di cui  al  comma  3
per le varie materie.