ART. 67 SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' dell'Ente e dei sindacati, e' strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica e delle attivita' istituzionali. 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle Parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le Parti per il perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi e dai contratti collettivi ENEA. 3. In coerenza con i commi precedenti, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione, sulle materie, con i tempi e le procedure indicate dal presente contratto. La piena e corretta applicazione del presente contratto sia a livello nazionale che decentrato e' garantita dalle Parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.78. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle Parti; b) esame il quale si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, previa informazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 68. In appositi incontri le Parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 71; c) consultazione, per le materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'Ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalita' il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, che quando lo richiede la legge o il presente contratto viene fornita dall'Ente ai soggetti sindacali allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il confronto tra le Parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni, sindacali. L'informazione e' fornita con la forma scritta ed in tempo utile.salvaguardando le esigenze di urgenza e riservatezza nei casi che lo richiedono; e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate alla composizione dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art.78. 4. A seguito di eventuali modifiche legislative relative alla normativa che regola il sistema delle relazioni sindacali, le Parti provvederanno ad adeguare le disposizioni del presente C.C.L. in coerenza con le modifiche intervenute. 5. I singoli articoli del presente contratto disciplinano piu' specificatamente l'impiego dei singoli strumenti di cui al comma 3 per le varie materie.