ART. 7
                          PERIODO DI PROVA
1. L'assunzione a tempo indeterminato del  personale  avviene  previo
superamento  di un periodo di prova pari a tre mesi fino al livello 3
e pari a 6 mesi per i restanti livelli.
2. Non sono computati ai fini del  periodo  di  prova  i  periodi  di
assenza dal servizio a qualsiasi titolo.
 Non  sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo
di prova. Qualora  il  periodo  di  assenza  a  qualsiasi  titolo  si
protragga  per una durata superiore al periodo fissato il rapporto di
lavoro puo' essere risolto.
3. In caso di risoluzione  del  rapporto,  spetta  al  dipendente  il
trattamento di fine rapporto, il rateo di ferie e della 13
mensilita' in proporzione al servizio prestato.
4.  Superato  il  periodo  di  prova  senza  che  sia  intervenuta la
disdetta, il dipendente s'intende confermato in  servizio  e  la  sua
anzianita' decorre a tutti gli effetti dalla data dell'assunzione.