ART. 71
                                ESAME
1. Ciascuna delle Organizzazioni  Sindacali  firmatarie  il  presente
C.C.L.  puo'  chiedere, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 29/1993, in
forma scritta, sulle materie di cui all'art. 70, l'attivazione  della
procedura  di  esame;  della richiesta di incontro per l'esame l'Ente
provvede a dare notizia alle altre OO.SS. firmatarie.
2. Le procedure di esame sono espletate a livello di Ente o locale  a
seconda  dei  soggetti  che  hanno  adottato il provvedimento oggetto
dell'esame stesso.
3. L'esame deve espletarsi, di norma, nel termine di 5  giorni  dalla
richiesta di incontro. Durante tale periodo le Parti si adeguano, nei
loro  comportamenti,  ai  principi  di responsabilita', correttezza e
trasparenza.
4. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal  quale  risultino  le
posizioni delle Parti nelle materie oggetto dell'esame stesso.  Resta
ferma  l'autonoma  determinazione definitiva e la responsabilita' dei
dirigenti nelle materie oggetto di esame.
5. Durante il periodo in cui si  svolge  l'esame  l'Ente  non  adotta
provvedimenti  unilaterali  nelle  materie  oggetto  dell'esame  e le
Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.