ART. 77
                        CONTRIBUTI SINDACALI
1 I dipendenti hanno facolta' di rilasciare  delega  a  favore  della
Organizzazione  Sindacale da loro prescelta per la riscossione di una
quota  mensile  dello  stipendio  per  il  pagamento  dei  contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
 La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Ente a cura
del dipendente o dell'Organizzazione Sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
di rilascio.
3.  Il  dipendente  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa  comunicazione
all'Ente  ed  all'Organizzazione  Sindacale  interessata.   L'effetto
della revoca decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla
presentazione della stessa.
4.  Le  trattenute  sono  operate  dall'Ente  sulla  retribuzione dei
dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono  versate  mensilmente
alle   Organizzazioni   Sindacali   interessate   secondo   modalita'
concordate.
5. L'Ente e' tenuto, nei confronti dei  terzi,  alla  segretezza  sui
nominativi  del  personale delegante e sui versamenti effettuati alle
Organizzazioni Sindacali.