ART. 80 NORME TRANSITORIE 1. Nell'ambito delle operazioni di sviluppo di inquadramento previste dal presente contratto sara' adeguato il livello di inquadramento del personale con titolo di studio riconosciuto dall'Ente ed inquadrato, alla data di stipula del presente contratto, in livelli inferiori a quelli previsti dall'apposito Regolamento per le assunzioni. A detto personale sara' attribuito il livello di ingresso, stabilito dal sopracitato Regolamento, per il personale neo-assunto. All'atto dell'attribuzione del nuovo livello sara' corrisposta al dipendente la retribuzione minima di detto livello integrata, sotto forma di E.A.R. o altre voci retributive, con quanto necessario a salvaguardare la retribuzione gia' in godimento. 2. Al personale che ha modificato il livello di inquadramento nel corso della vigenza del presente contratto per effetto dell'operazione di revisione di inquadramento retributivo di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione - Doc.ENEA(93)n.737/C.A. del 22.12.1993 e Doc.ENEA(96)n.59/C.A. del 28.2.1996 sono attribuiti: - l'incremento retributivo derivante dall'applicazione della normativa dell'operazione di dinamica prevista dal C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991. - gli incrementi contrattuali sul minimo del livello di provenienza maturati alla data del 31.12.1995; La retribuzione totale risultante rimane immutata anche a seguito dell'attribuzione del valore del minimo del livello di arrivo in vigore al 31.12.1995. 3. Al personale che modifichera' il livello di inquadramento per effetto delle valutazioni selettive aventi decorrenza 1 gennaio 1997 e 31 dicembre 1997 (art. 11 comma 1 del presente contratto) verra' attribuita la retribuzione minima del nuovo livello; i valori di E.A.R. gia' in godimento verranno contestualmente ridotti di un importo pari alla differenza fra gli incrementi retributivi spettanti per il minimo del livello di arrivo e quelli spettanti per il minimo del livello di provenienza nel 2 biennio. All'atto della corresponsione degli incrementi contrattuali previsti per il 1 luglio 1997 al personale che ha modificato il proprio livello di inquadramento con decorrenza 1 gennaio 1997 verra' attribuito l'incremento del minimo del livello gia' acquisito; i valori di E.A.R. in godimento verranno contestualmente ridotti di un importo pari alla differenza fra il suddetto incremento, relativo al livello gia' acquisito, e quello spettante per il livello di provenienza.