ART. 80
                          NORME TRANSITORIE
1. Nell'ambito delle operazioni di sviluppo di inquadramento previste
dal presente contratto sara' adeguato il livello di inquadramento del
personale con titolo di studio riconosciuto dall'Ente ed  inquadrato,
alla  data  di stipula del presente contratto, in livelli inferiori a
quelli previsti dall'apposito Regolamento per le assunzioni. A  detto
personale  sara'  attribuito  il  livello  di ingresso, stabilito dal
sopracitato Regolamento, per il personale neo-assunto.
All'atto dell'attribuzione del nuovo  livello  sara'  corrisposta  al
dipendente  la  retribuzione minima di detto livello integrata, sotto
forma di E.A.R. o altre voci retributive,  con  quanto  necessario  a
salvaguardare la retribuzione gia' in godimento.
2.  Al  personale  che  ha modificato il livello di inquadramento nel
corso   della   vigenza   del   presente   contratto   per    effetto
dell'operazione di revisione di inquadramento retributivo di cui alle
delibere  del  Consiglio  di Amministrazione - Doc.ENEA(93)n.737/C.A.
del 22.12.1993 e Doc.ENEA(96)n.59/C.A. del 28.2.1996 sono attribuiti:
-  l'incremento   retributivo   derivante   dall'applicazione   della
normativa  dell'operazione  di  dinamica  prevista dal C.C.L. ENEA 31
dicembre 1988 - 30 dicembre 1991.
- gli incrementi contrattuali sul minimo del livello  di  provenienza
maturati alla data del 31.12.1995;
La  retribuzione  totale  risultante  rimane immutata anche a seguito
dell'attribuzione del valore del minimo  del  livello  di  arrivo  in
vigore al 31.12.1995.
3.  Al  personale  che  modifichera'  il livello di inquadramento per
effetto delle valutazioni selettive aventi decorrenza 1 gennaio  1997
e  31  dicembre  1997 (art. 11 comma 1 del presente contratto) verra'
attribuita la retribuzione minima del  nuovo  livello;  i  valori  di
E.A.R.  gia'  in  godimento  verranno  contestualmente  ridotti di un
importo pari alla differenza fra gli incrementi retributivi spettanti
per il minimo del livello di arrivo e quelli spettanti per il  minimo
del livello di provenienza nel 2 biennio.
All'atto  della corresponsione degli incrementi contrattuali previsti
per il 1 luglio 1997  al  personale  che  ha  modificato  il  proprio
livello  di  inquadramento  con  decorrenza  1  gennaio  1997  verra'
attribuito l'incremento del minimo  del  livello  gia'  acquisito;  i
valori  di E.A.R. in godimento verranno contestualmente ridotti di un
importo pari alla differenza fra il suddetto incremento, relativo  al
livello  gia'  acquisito,  e  quello  spettante  per  il  livello  di
provenienza.