ART. 82
                  EFFETTI DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
I  benefici  economici,  ivi   compresa   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale,  risultanti  dall'applicazione  dei precedenti articoli
sono corrisposti integralmente a titolo di conguaglio, alle  scadenze
e  negli  importi  previsti  dai medesimi articoli anche al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a  pensione,  nel  periodo
1994-95   e   sono   computati  ai  fini  previdenziali  secondo  gli
ordinamenti vigenti. Per detto personale agli effetti dell'indennita'
o trattamento di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.