ART. 9
                     INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
1. Ai fini dell'inquadramento del personale e' definita una struttura
unica articolata su otto  livelli professionali.
Le declaratorie relative  ai  livelli  professionali  sono  riportate
nell'Allegato A.1 al presente contratto.
2.  L'8 livello prevede il gradino di retribuzione denominato 8.1 che
corrisponde alle prestazioni professionali di cui all'Allegato A.2
3. L'inquadramento del personale viene effettuato per  confronto  tra
le  declaratorie  di  cui  al  precedente  comma  1  e  le specifiche
attivita' assegnate e svolte dai singoli  dipendenti,  desumibili  da
apposite  schede  di  descrizione dei contenuti e dei requisiti della
posizione di lavoro.
Al fine di facilitare detto confronto verra' adeguato,  previo  esame
congiunto  con  le Organizzazioni Sindacali firmatarie, il sistema di
profili esemplificativi delle declaratorie stesse.
4. La valutazione delle attivita' assegnate e svolte  dai  dipendenti
ai   fini   dell'inquadramento  viene  compiuta  con  riferimento  ad
indicatori  attinenti  alla  complessita'  delle   attivita'   stesse
(conoscenze, esperienze, autonomia, iniziativa, relazioni, ecc.)
5.  Ai  fini della valutazione di cui al precedente comma 4, si tiene
anche conto della prevalenza qualitativa e  temporale  dei  contenuti
delle attivita' svolte.
6.  I  livelli/gradini  da  attribuire  all'atto dell'assunzione sono
previsti dall'apposito Regolamento per le Assunzioni.