ART. 3 DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER LO SVILUPPO DI INQUADRAMENTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI 1. L'entita' complessiva delle disponibilita' per i passaggi di livello e per l'attribuzione dei superminimi e' determinata nella misura dello 1,28% del monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto. 2. I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive annuali di cui all'art. 11 del C.C.L. 1994-1995 avranno decorrenza 1 gennaio 1997 e 31 dicembre 1997. L'attribuzione dei superminimi non potra' avere decorrenza anteriore al 1 novembre 1996.