IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico  delle leggi  sull'istruzione superiore
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162  - riordinamento  delle  scuole dirette  a  fini speciali,  delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale di  sviluppo dell'Universita' e per  l'attuazione del piano
quadriennale 1986 - 90;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge  12 gennaio 1991, n. 13 -  determinazione degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  la  opportunita'  di procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
medico;
  Visto  il decreto  ministeriale  11 maggio  1995  modificato con  i
decreti ministeriali 14 febbraio 1996,  3 luglio 1996, 31 luglio 1996
e 5 maggio 1997, in corso di registrazione, concernente modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nella
adunanza del 15 maggio 1997;
  Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chiururghi
e degli odontoiatri;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
e di  integrare la  tabella XLV/2  recante gli  ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione del settore medico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 8 della tabella XLV/2  allegata al decreto ministeriale 11
maggio  1995, e  successive modificazioni  sono aggiunte  le seguenti
scuole di specializzazione:
   47) genetica medica;
   48) malattie dell'apparato respiratorio.
  Dopo  l'art. 46  della medesima  tabella XLV  / 2  sono aggiunti  i
seguenti articoli:
Art. 47 (Genetica medica).
  Art. 1. - La scuola di specializzazione in genetica medica risponde
alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica
e dell'area della diagnostica e del laboratorio.
  Art. 2. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialisti nel
settore  professionale   della  genetica  medica  e   specialisti  di
laboratorio di genetica medica.
  A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
  indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;
  indirizzo tecnico  - lauree di  ammissione: medicina e  chirurgia e
scienze biologiche.
  Art. 3. -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in genetica
medica.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della  facolta' di  medicina  e  chirurgia (*)  e  quelle del  S.S.N.
individuate nei protocolli  d'intesa di cui all'art. 6,  comma 2, del
decreto  legislativo  n.   502  /  1992  ed   il  relativo  personale
universitario appartenente  ai settori scientifico -  disciplinari di
cui   alla  tabella   A)  e   quello  dirigente   del  S.S.N.   delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art. 6 - Il numero  massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e'  determinato nello statuto  di ogni singola  scuola tenuto
conto delle capacita formative delle strutture di cui all'art. 5 (*).
  (*) Nello statuto delle singole Universita' devono essere indicati:
  a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;
  b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.
                                                            Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
            e relativi settori scientifico - disciplinari
 A) - Area propedeutica.
  Obiettivo:  lo   specializzzando  deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle  patologie  geniche,  cromosomiche  e  multifattoriali
applicabili  alla genetica  medica.  Deve inoltre  acquisire le  basi
teoricopratiche  della consulenza  di genetica  e del  laboratorio di
genetica.
  Settori: E05A  Biochimica, E11X Genetica, E13X  Biologia applicata,
F01X  Statistica   medica,  F03X  Genetica  medica,   F04A  Patologia
generale, F22B Medicina legale.
 B) - Area tecnico metodologica.
  Obiettivo:   Lo   specializzando   deve  aquisire   le   conoscenze
fondamentali teoriche  e le  tecniche dei  settori di  laboratorio di
genetica medica, particolarmente  in ambito molecolare, citogenetico,
immunogenetico   e  le   relative  applicazioni   cliniche  a   scopo
diagnostico e prognostico.
  Settori:  E13X  Biologia  applicata,  F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale.
 C) - Area genetico clinica.
  Obiettivo: Lo  specializzando deve acquisire le  conoscenze di base
necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica. alla analisi
dei  modelli di  trasmissione per  la diagnosi  e la  formulazione di
prognosi  di   rischio  individuale  e  riproduttivo.   Deve  inoltre
acquisire quelle  competenze cliniche indispensabili per  un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori:  F01X  Statistica  medica,   F03X  Genetica  medica,  F04C
Oncologia  medica,  F20X  Ostetricia  e  ginecologia,  F22B  Medicina
legale.
                                                            Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  La  tesi  di specializzazione  potra'  essere  svolta su  argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli  specializzandi,  per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,
debbono   aver  adempiuto   ai   seguenti   obblighi,  in   relazione
all'indirizzo seguito:
 1. Indirizzo medico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita:
  partecipazione all'attivita' di 50  casi di consulenza genetica con
responsabilita' diretta alla diagnostica;
   espletamento delle consulenze stesse;
  partecipazione all'attivita'  e alla interpretazione di  10 analisi
di citogenetica,  10 analisi di  genetica molecolare e 10  analisi di
immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante tutto  il corso di specializzazione  devono essere previste
frequenze in reparti clinici  per il completamento della preparazione
genetico - clinica dello specializzando.
 2. Indirizzo tecnico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
   esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
   esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
   esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
   refertazione delle analisi stesse.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le tipologie  delle diverse  metodologie ed  il relativo
peso specifico.
Art. 48 (Malattie dell'apparato respiratorio).
 Art. 1 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile).
  1.1.  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato respiratorio nella Universita' degli studi di .........
 ..........
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale   delle   malattie   respiratorie   comprensivo   della
prevenzione,   fisiopatologia,  semeiotica,   patologia,  diagnostica
clinica  e  strumentale,  clinica,  terapia  e  riabilitazione  delle
malattie dell'apparato respiratorio.
  1.3.  La  scuola rilascia  il  titolo  di specialista  in  malattie
dell'apparato respiratorio.
 Art. 2 (Organizzazione, durata, norme di accesso).
  2.1. Il  corso degli studi  ha la  durata di quattro  anni. Ciascun
anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica
formale  e  seminariale)  ed   una  attivita'  di  tirocinio  guidato
attraverso frequenza delle strutture  della scuola fino a raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai sensi della  normativa generale concorrono al funzionamento
della  scuola  le  seguenti  strutture  universitarie  (dipartimenti,
istituti, ecc.) ... Le  strutture ospedaliere convenzionabili debbono
rispondere,  nel   loro  insieme,   a  requisiti  di   idoneita'  per
disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia
dei servizi  e delle  prestazioni eseguite, secondo  quanto stabilito
con le procedure  di cui all'art. 7 del decreto-legge  n. 257 / 1991.
Rispondono automaticamente a tali  requisiti gli istituti di ricovero
e  cura a  carattere scientifico,  operanti in  settore coerente  con
quello della  scuola di specializzazione. Le  predette strutture, non
universitarie sono individuate con i  protocolli d'intesa di cui allo
stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.
  La  formazione deve  avvenire nelle  strutture universitarie  ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da garantire  un congruo  addestramento professionale  pratico,
compreso  il   tirocinio  nella  misura  stabilita   dalla  normativa
comunitaria.
  2.3. Tenendo  presente i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi,  di cui al  comma 4 dell'art. 9  della legge n.  341 /
1990  ed in  base  alle  risorse ed  alle  strutture ed  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in .......... per  ciascun anno di corso, con un
massimo totale  di ............. specializzandi. Il  numero effettivo
degli  iscritti   e'  determinato  dalla   programmazione  nazionale,
stabilita di concerto tra il  Ministero della sanita' ed il Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica, e dalla
successiva ripartizione  dei posti tra  le universita'. Il  numero di
iscritti a ciascuna  scuola non puo' superare  quello totale previsto
nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente  dalle  autorita' accademiche  italiane.  L'abilitazione
alla  professione di  medico  chirurgo deve  essere conseguita  prima
dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il concorso di ammissione alla scuola e' effettuato secondo le
norme generali attualmente vigenti.
Art. 3 (Piano di studi di addestramento professionale).
  3.1. Il consiglio della  scuola determina l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio determina pertanto:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
(teorica e  seminariale) e  di quella  di tirocinio,  compresa quella
relativa all'area specialistica comune  a specialita' propedeutiche o
affini.
  3.2.  Il  piano  di  studi  e  di  addestramento  professionale  e'
determinato  dal consiglio  della scuola  sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da  raggiungere  nelle  diverse  aree  degli
obiettivi   specifici   e   dei  relativi   settori   scientifico   -
disciplinari, che sono indicati nella tabella A.
  Costituiscono apporti  minimi obbligatori  sia propedeutici  che di
approfondimento    scientifico   -    culturale,   che    infine   di
professionalizzazione, compresa quella  relativa all'attivita' comune
a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:
  E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A
Fisiologia umana;  F04A Patologia  generale; F04B  Patologia clinica;
E05H  Biochimica; F05X  Microbiologia e  microbiologia clinica;  F06A
Anatomia   patologica;   F07A   Medicina   interna;   F07X   Malattie
dell'apparato   respiratorio;  F18X   Diagnostica   per  immagini   e
radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C
Linguistica inglese.  Il piano dettagliato delle  attivita' formative
dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente
comma, e' deliberato  dal consiglio della scuola e  reso pubblico nel
manifesto  annuale degli  studi;  tale piano  rispecchia i  requisiti
standard nazionali elaborati dai  direttori delle scuole ed approvati
dal Consiglio universitario nazionale.
  Art.  4   (Programmazione  annuale   delle  attivita'   e  verifica
tirocinio).
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le   attivita'  comuni  degli  specializzandi,   e  quelle
specifiche  relative  al tirocinio;  il  consiglio  concorda con  gli
specializzandi   stessi  la   scelta  di   eventuali  aree   elettive
d'approfondimento  opzionale, pari  a  non oltre  il 25%  dell'orario
annuo,   e   che   costituiscono   orientamento   all'interno   della
specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di tirocinio  e  l'esito positivo  del medesimo  sono
attestati dai docenti  ai quali e' stata  affidata la responsabilita'
didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio
e' stato svolto. Ai fini  dell'attestazione di frequenza il consiglio
della   scuola  potra'   riconoscere  utile,   sulla  base   d'idonea
documentazione,   l'attivita'   svolta    all'estero   in   strutture
universitarie od extrauniversitarie.
Art. 5 (Esame di diploma).
  5.1. L'esame  finale consiste  nella presentazione di  un elaborato
scritto su una tematica  clinica assegnata allo specializzando almeno
un anno  prima dell'esame stesso.  La commissione finale  e' nominata
dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto,
con   progressiva  assunzione   di   autonomia  professionale,   atti
specialistici  stabiliti  secondo  uno standard  nazionale  specifico
della  scuola,  volto ad  assicurare  il  conseguimento di  capacita'
professionali adeguate allo standard europeo.
Art. 6 (Norme finali).
  6.1.  Le tabelle  relative allo  standard nazionale  (relativo agli
obiettivi  formativi e  relativi  settori scientiticodisciplinari  di
pertinenza, all'attivita'  minima per l'ammissione  all'esame finale,
alle strutture minime necessarie  per le istituzioni convenzionabili)
sono fissate con le procedure  indicate nell'art. 7 del decreto-legge
n.  257 /  1991. Gli  aggiornamenti  periodici sono  disposti con  le
medesime   procedure,   sentiti   i   direttori   delle   scuole   di
specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio.
                                                            Tabella A
                 Aree di addestramento professionale
             e relativi settori scientificodisciplinari
 A) - Area della medicina interna.
  Obiettivi:   Lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali  di fisiopatologia  dei diversi  organi ed  apparati, le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle
principali malattie che riguardano  i diversi sistemi dell'organismo,
le  conoscenze   teoriche  dei  principali  settori   di  diagnostica
strumentale e  di laboratorio alle suddette  malattie. Deve acquisire
inoltre la  capacita' di  valutazione delle connessioni  ed influenze
intersistemiche.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F04B  Patologia  clinica,  F07A
Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.
 B) - Area propedeutica.
  Obiettivi:  Lo  specializzando   deve  perfezionare  le  conoscenze
fondamentali  di morfologia  e fisiologia  dell'apparato respiratorio
allo  scopo di  acquisire  ulteriori nozioni  sulle basi  biologiche,
sulla  fisiopatologia e  clinica  delle  malattie respiratorie;  deve
inoltre acquisire  capacita' di valutazione  per le connessioni  e le
influenze  fra problemi  respiratori e  problemi di  altri organi  ed
apparati; e deve altresi' acquisire padronanza degli strumenti idonei
per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori; E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A
Fisiologia umana, F04A Patologia  generale, L18C Linguistica inglese,
Informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
 C) - Area di fisiopatologia respiratoria.
  Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie dell'apparato  respiratorio e  deve acquisire  conoscenze di
fisiopatologia clinica.
  Settori:   E04B   Biololgia   molecolare,  D05X   Microbiologia   e
microbiologia  clinica, D04A  Patologia  generale,  F07B Malattie  de
dell'apparato respiratorio.
 D) - Area di laboratorio e diagnostica strumentale.
  Obiettivi: Lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e teoriche in tutti i  settori di laboratorio applicati alle malattie
respiratorie  con particolare  riguardo alla  citoistopatologia, alle
tecniche  immunoallergiche,   alle  tecniche  di   valutazione  della
funzione  dei   vari  tratti   dell'apparato  respiratorio   e  della
cardioemodinamica  polmonare; deve  acquisire conoscenze  e capacita'
interpretative nella diagnostica per  immagini e nelle varie tecniche
diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio;
deve altresi saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le
norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F18X
Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
 E) - Area dell'endoscopia.
  Obiettivi: Lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e
bronchiale,  alla  terapia  endobronchiale; deve  saper  eseguire  le
tecniche endoscopiche  secondo le  norme di  buona pratica  clinica e
deve saper applicare tali norme in studi clinici.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica, F07B  Malattie  dell'apparato
respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.
 F) - Area delle emergenze respiratorie.
  Obiettivi: Lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la  pratica clinica necessaria  a trattare le  principali patologie
che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.
  Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.
  G) - Area della  tubercolosi delle malattie infettive dell'apparato
respiratorio.
  Obiettivi: Lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
necessarie  per la  valutazione  epidemiologica,  la prevenzione,  la
diagnostica   microbiologica    e   immunologica,    la   diagnostica
clinicostrumentale, la terapia e  la riabilitazione della tubercolosi
e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere
e  saper applicare  le  relative  norme di  buona  pratica clinica  e
profilassi.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato respiratorio,  F07I Malattie
infettive,   D05X  Microbiologia   e   microbiologia  clinica,   F07X
Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.
 H) - Area della clinica delle malattie respiratorie.
  Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per
la  valutazione epidemiologica,  prevenzione,  diagnostica clinico  -
strumentale,  terapia e  riabilitazione  delle malattie  respiratorie
nelle sue  varie problematiche cliniche,  deve conoscere le  norme di
buona  pratica clinica  e  deve saperle  applicare  in studi  clinici
controllati.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato  respiratorio, F23A  Scienze
infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.
                                                            Tabella B
                  Requisiti minimi di apprendimento
              professionalizzante dello specializzando
  Lo  specializzando viene  ammesso  all'esame finale  di diploma  se
documenta oggettivamente che:
  a) ha seguito almeno 200  casi di patologia respiratoria, 60 almeno
dei  quali  di  natura  neoplastica,  partecipando  attivamente  alla
raccolta,  dei dati  anamnestici  ed  obiettivi, alla  programmazione
degli  interventi   diagnostici  e  terapeutici  razionali,   e  alla
valutazione critica  dei dati clinici:  ha presentato almeno  10 casi
negli incontri formali della scuola;
  b) ha  seguito in vidoendoscopia  almeno 200 broncoscopie, e  ne ha
eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;
  c) ha dimostrato una capacita'  di sintesi e di presentazione della
propria  esperienza  fisiopatologica  e  clinica  specialistica,  nel
quadriennio, con  almeno due  comunicazioni presentate  alla societa'
scientifica nazionale;
  d) ha adempiuto ad una delle attivita' di perfezionamento opzionali
seguenti:
  1) Allergologia respiratoria: Lo  specializzando deve aver eseguito
personalmente almeno 100 tests  cutanei con contemporanea valutazione
dei tests  diagnostici in  vitro e  del comportamento  della funzione
respiratoria (compresi almeno 50  tests di provocazione bronchiale) e
almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica.
  2) Broncologia: Lo specializzando  deve aver eseguito personalmente
almeno  50 endoscopie  bronchiali,  con  relativi prelievi  bioptici,
unitamente alla valutazione radiologica dei  casi in esame; deve aver
eseguito  almeno  50  interventi  di terapia  bronchiale;  deve  aver
eseguito  almeno  50 tests  di  broncoreattivita'  aspecifica e  deve
altresi' aver  eseguito tutte le  manovre di studio  sulle secrezioni
bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai
casi in studio.
  3) Fisiopatologia  polmonare: Lo specializzando deve  aver eseguito
personalmente almeno 100 indagini  di valutazione della funzionalita'
polmonare,  tests  funzionali   respiratori  e  di  cardioemodinamica
polmonare.
  4)  Oncologia  polmonare:  Lo   specializzando  deve  aver  seguito
personalmente almeno  100 casi di  neoplasie maligne, sia  nella fase
dell'iter  diagnostico   che  nelle  applicazioni   terapeutiche,  in
particolare terapia citostatica e radiante.
  5) Insufficienza respiratoria cronica:  Lo specializzando deve aver
seguito personalmente  almeno 30  casi di  insufficienza respiratoria
cronica grave nelle sue  varie fasi clinicoevolutive con acquisizione
delle relative  pratiche terapeutiche  e di  riabilitazione, comprese
quelle della terapia intensiva, e semi - intensiva.