Art. 3.
  Entro un anno  dalla data di pubblicazione del  presente decreto, i
competenti organi accademici delle Universita' procederanno, ai sensi
dell'art. 11,  primo comma della legge  19 novembre 1990, n.  341, ad
avviare le procedure per il riordinamento e la rettifica delle scuole
di specializzazione  di cui  al precedente art.  1, gia'  attivate ai
sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di
cui al presente decreto.
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 maggio 1997
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1997
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 162