Art. 3. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle Universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento e la rettifica delle scuole di specializzazione di cui al precedente art. 1, gia' attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 1997 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 162