Art. 2.
  Per  la   realizzazione  degli  interventi  disposti   dall'art.  6
dell'ordinanza n. 2668  del 28 settembre 1997, la  somma stanziata di
lire  7 miliardi  e' incrementata  di ulteriori  lire 8  miliardi. Al
relativo onere si provvede con le  disponibilita' di cui al cap. 7602
-  rubrica  6  -  dello  stato di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.  La somma complessiva di lire  15 miliardi e'
accreditata su contabilita' speciale all'uopo istituita.