Art. 2. Per la realizzazione degli interventi disposti dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, la somma stanziata di lire 7 miliardi e' incrementata di ulteriori lire 8 miliardi. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di cui al cap. 7602 - rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La somma complessiva di lire 15 miliardi e' accreditata su contabilita' speciale all'uopo istituita.