Art. 4.
  I benefici  di cui agli  articoli 7 e  8 dell'ordinanza n.  2668 in
data 28  settembre 1997 non  sono cumulabili con i  benefici previsti
dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano