Art. 4. I benefici di cui agli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2668 in data 28 settembre 1997 non sono cumulabili con i benefici previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1997 Il Ministro: Napolitano