Art. 2.
  Il  fabbricante  del  battello  dovra'  fornire  all'acquirente  il
manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto
dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.
  Il predetto dispositivo  e' soggetto alle verifiche  e ai controlli
previsti dalla regola 5 del  cap. III della Convenzione sopracitata e
dalla sez. 5 della parte 2 della ris. IMO A. 689 (17);
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro