Art. 2. Il fabbricante del battello dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata. Il predetto dispositivo e' soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata e dalla sez. 5 della parte 2 della ris. IMO A. 689 (17); Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1997 Il comandante generale: Ferraro