Art. 2.
  Il  fabbricante del  dispositivo dovra'  fornire all'acquirente  il
manuale  per l'addestramento  e per  la manutenzione  come prescritto
dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.
  Il predetto dispositivo  e' soggetto alle verifiche  e ai controlli
previsti  dalle  regole 5  e  48.4  del  cap. III  della  Convenzione
sopracitata.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro