Art. 2. Il fabbricante del dispositivo dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata. Il predetto dispositivo e' soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.4 del cap. III della Convenzione sopracitata. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1997 Il comandante generale: Ferraro