Art. 3.
               Scuola di specializzazione in oncologia
  Art. 351.  Nella facolta' di medicina  e chirurgia dell'Universita'
di Cagliari e' istituita la  scuola di specializzazione in oncologia.
Essa risponde  alle norme  generali delle scuole  di specializzazione
dell'area medica.
  La scuola e' articolata nel solo indirizzo di oncologia medica.
  Art. 352 - La Scuola ha  lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale dell'oncologia medica.
  Art.  353  -  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in
oncologia.
  Art. 354 - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 355  - La sede  amministrativa della scuola e'  situata presso
l'Istituto di  chirurgia e  oncologia clinica  dell'Universita' degli
studi di Cagliari.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta' di medicina e chirurgia  e quelle del S.S.N. individuate nei
protocolli  di  intesa  di  cui   all'art.  6  comma  2  del  decreto
legislativo  502  /  1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientifico  disciplinari di cui alla tabella
A e quello dirigente del  S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
  Art. 356 - La Scuola e' in  grado di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di
20 specializzandi.
  Art. 357 - Le aree  di addestramento professionalizzante e relativi
settori  scientifico  -  disciplinari   sono  quelli  indicati  nella
sottoriportata tabella:
Tabella A.
  A) Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare e molecolare, del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
  Settori: E04B  Biologia molecolare; E05A Biochimica;  E11B Biologia
applicata; F03X Genetica medica.
  B) Area di oncologia molecolare.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  della
patologia neoplastica.
  Settori: F04A Patologia generale.
  C) Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche  e tecniche nei settori  di laboratorio applicati
all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia e diagnostica
per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica; F06A  Anatomia patologica;  F18X
Diagnostica per immagini; E10X Biofisica medica.
  D) Area di oncologia medica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  tecniche  e  la  pratica clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e per  la  prevenzione, diagnosi  e  cura dei  tumori
solidi.
  Settori: F04B Patologia clinica; F04C oncologia medica.
  E) Area di epidemiologia e prevenzione.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve   conoscere  i   principi  di
epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.
  Settori:  F01X  Statistica  medica; F04B  Patologia  clinica;  F04C
Oncologia medica; F22A Igiene generale ed applicata.
Indirizzo di oncologia medica:
  F) Area di oncologia medica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  conoscenze avanzate
teoriche e  di pratica  clinica, necessarie per  la diagnosi,  cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
  Settori:  E07X  Farmacologia;  F05X Microbiologia  e  microbiologia
clinica;  F04C  Oncologia  medica;  F07G Malattie  del  sangue;  F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia; F21X Anestesiologia.
  G) Area oncologia clinica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche  correlate con la  malattia neoplastica e con  gli aspetti
terapeutici non medici.
  Settori:  F08A Chirurgia  generale; F08B  Chirurgia plastica;  F08D
Chirurgia   toracica;  F10X   Urologia;  F12B   Neurochirurgia;  F15A
Otorinolaringoiatria;   F16A  Malattie   apparato  locomotore;   F18X
Diagnostica  per   immagini  e  radioterapia;  F20X   Ginecologia  ed
ostetricia.
  Art.   358    -   Lo   standard   complessivo    di   addestramento
professionalizzante e' quello indicato nella sottoindicata tabella:
Tabella B.
  Lo specializzando, per essere  ammesso all'esame finale di diploma,
deve:
  1)  avere eseguito  personalmente almeno  50 prelievi  di materiale
organico mediante citoaspirazione;
  2) avere  eseguito personalmente  le determinazioni  di laboratorio
relative ad  almeno 150  pazienti affetti da  neoplasie, partecipando
alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
  3)  avere compartecipato  direttamente all'itinerario  diagnostico,
anche mediante  tecniche di diagnostica  per immagini, di  almeno 150
casi di pazienti affetti da neoplasie;
  4)   aver   seguito   personalmente  l'itinerario   diagnostico   e
terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;
  5)   aver   seguito   personalmente  l'itinerario   diagnostico   -
terapeutico di almeno  250 pazienti neoplastici, dei  quali almeno il
10% ciascuno nei seguenti settori:
    emolinfopatie;
    apparato gastroenterico;
    mammella;
    apparato genitale femminile;
    polmone.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 17 settembre 1997
                                                Il rettore: Mistretta