Art. 3.
                          Centri di servizio
  1.  Gli  enti locali,  le  organizzazioni  di volontariato  di  cui
all'art. 3 della  legge n. 266 del 1991, in  numero di almeno cinque,
gli enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente decreto e
le federazioni  di volontariato  di cui all'art.  12, comma  1, della
legge  stessa,   possono  richiedere  al  comitato   di  gestione  la
costituzione di un centro di servizio  di cui all'art. 15 della legge
citata  con  istanza  sottoscritta   dai  legali  rappresentanti  dei
richiedenti,  allegando  lo  statuto  e  il  programma  di  attivita'
dell'istituendo  centro  di  servizio nonche'  l'indicazione  di  chi
assume  la  responsabilita'  amministrativa   del  centro,  il  quale
sottoscrive l'istanza.
  2. L'istanza  e' avanzata  al comitato di  gestione per  il tramite
dell'ente locale  ove il  centro di  servizio deve  essere istituito.
Copia  per  conoscenza  deve  essere inviata  anche  al  comitato  di
gestione,  corredata  dall'attestazione   del  ricevimento  da  parte
dell'ente  locale interessato.  L'ente  locale,  entro trenta  giorni
dalla ricezione  dell'istanza, trasmette  al comitato di  gestione un
proprio  parere sulla  stessa. Ove  l'ente locale  non provveda  alla
trasmissione  del  parere  nel  termine prefissato,  il  comitato  di
gestione potra' procedere anche in assenza di detto parere.
  3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei
criteri   in   precedenza   predeterminati  e   pubblicati   e,   con
provvedimento motivato, istituisce i centri  di servizio e li iscrive
nell'elenco  di cui  all'art. 2,  comma 6,  lettera c),  del presente
decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:
  a) un'organizzazione di volontariato di  cui all'art. 3 della legge
n. 266 del 1991;
  b)  oppure,  in  alternativa, un'entita'  giuridica  costituita  da
organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.
  4.  Il funzionamento  dei  centri di  servizio  e' disciplinato  da
apposito regolamento  approvato dagli organi competenti  dei soggetti
di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si
ispirano ai principi  di cui all'art. 3, comma 3,  della legge n. 266
del 1991.
  5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma
3 sono cancellati dall'elenco previsto  dall'art. 2, comma 6, lettera
c),  nel  caso in  cui  siano  stati definitivamente  cancellati  dai
registri istituiti ai sensi dell'art. 6  della legge n. 266 del 1991.
I  centri di  servizio sono  cancellati dal  medesimo elenco  qualora
vengaaccertato, con  la procedura  di cui  all'art. 6,  commi 4  e 5,
della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento
delle  attivita' a  favore  delle organizzazioni  di volontariato.  I
centri  di  servizio  sono  altresi'  cancellati,  con  provvedimento
motivato del  comitato di gestione,  dall'elenco di cui  alla lettera
c),  comma  6, dell'art.  2,  qualora  appaia opportuna  una  diversa
funzionalita' e/o  competenza territoriale in relazione  ai centri di
servizio esistenti,  ovvero in  caso di  svolgimento di  attivita' in
modo  difforme dai  propri regolamenti  o in  caso di  inadempienze o
irregolarita' di gestione.