Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, e' quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio e' quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991. 2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, e' effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonche' al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione e' effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, e' effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93. 4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo e' effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.