Art. 6.
                       Disposizioni transitorie
  1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente
decreto trova applicazione, per  la parte concernente la destinazione
delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, e' quello
chiuso successivamente alla data di  entrata in vigore del decreto 21
novembre  1991; per  gli enti,  il primo  esercizio e'  quello aperto
successivamente  alla  data  di  entrata in  vigore  del  decreto  21
novembre 1991.
  2. La prima  segnalazione di cui all'art. 1, comma  2, del presente
decreto,  e'  effettuata, fino  a  quando  non verranno  istituiti  i
comitati  di gestione,  all'Associazione  fra le  casse di  risparmio
italiane  nonche' al  presidente dell'Osservatorio  nazionale per  il
volontariato di cui all'art. 12 della  legge n. 266 del 1991. In sede
di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione
e' effettuata agli stessi  dal presidente dell'Osservatorio nazionale
per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n.
266.
  3. Il  primo riparto di  cui all'art. 2,  comma 6, lettera  e), del
presente decreto, e' effettuato  con riferimento alle somme destinate
al fondo speciale  dagli enti e dalle casse di  cui all'art. 1, comma
1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.
  4. Il  riparto di cui  al precedente art.  2, comma 6,  lettera e),
successivo  al  primo  e'   effettuato  con  riferimento  alle  somme
destinate al  fondo speciale dagli enti  di cui all'art. 1,  comma 1,
sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non
presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.